Per la Pex conta anche il periodo di start up
Per la Pex il requisito della commercialità della partecipata deve sussistere in modo «indubbio» fin dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente alla cessione della partecipazione stessa.
L’articolo 87 del Tuir prevede, per i soggetti Ires, la detassazione del 95 per cento della plusvalenza realizzata dalla cessione di partecipazioni, ovvero la detassazione del 41,86 per cento, sempre della plusvalenza, se la cessione è posta in essere da un soggetto Irpef che detiene la partecipazione in regime d’impresa.
La norma, però, pone una serie di condizioni affinché tali agevolazioni possano trovare applicazione. La prima condizione è che la partecipazione sia stata ininterrottamente posseduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente, mentre la seconda riguarda la classificazione della partecipazione fra le immobilizzazioni finanziarie «nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso».
Una terza condizione riguarda la residenza fiscale del soggetto partecipato. Viene prescritto dalla norma che tale residenza deve essere in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, pena la tassazione dell’intera plusvalenza.
Infine, una quarta e probabilmente più complessa condizione, è quella relativa all’attività esercitata dalla partecipata, condizione, peraltro, oggetto di un recente chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate. Stabilisce, infatti, la lettera d, del comma 1, dell’articolo 87 del Tuir, che la partecipata deve svolgere un’impresa commerciale, in base alla definizione contenuta nell’articolo 55 del Dpr 917/1986.
Facendo presente che il requisito della commercialità, così come quello della residenza in un paese diverso da quelli black list, deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo della partecipazione «almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso», l’agenzia delle Entrate, tramite interpello n. 2 del 14 settembre scorso, è nuovamente intervenuta sull’argomento, analizzando l’esistenza dell’effettivo svolgimento di un’attività preparatoria all’attività commerciale, che in base a quanto chiarito dalla stessa Agenzia con propria circolare 7/E/2013, può rientrare nella determinazione dei tre periodi d’imposta di cui si è detto.
Più precisamente la circolare ha chiarito che la natura commerciale dell’attività può ritenersi «sussistente già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi cosi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita». In altre parole, per il conteggio dei tre periodi d’imposta, è possibile tenere conto anche dei periodi d’imposta in cui è stata svolta un’attività preparatoria all’attività commerciale, cosiddetta fase di start up, ma è necessario che l’impresa, dopo aver ultimato tale fase, inizi immediatamente a svolgere l’attività commerciale.
Nella fattispecie analizzata dall’Agenzia, la partecipata risultava aver svolto, per anni, l’attività di mera locazione e solo successivamente attività preparatoria all’esercizio di una vera impresa commerciale. Non risultando, però, in maniera «indubbia», dai documenti esibiti dal contribuente, che tale attività preparatoria fosse stata avviata fin dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente rispetto a quello in cui, poi, era avvenuta la cessione della partecipazione, l’Ufficio è arrivato alla conclusione che la plusvalenza non può usufruire della agevolazione di cui all’articolo 87 del Tuir.
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