Per i Pir detassazione compatibile con il bonus start up innovative
Dalla cumulabilità agli investimenti di Casse e fondi pensione. La circolare 3/E dell’Agenzia delle entrate, integrando le linee guida pubblicate lo scorso ottobre, fornisce ulteriori chiarimenti molto attesi da associazioni di categoria, intermediari e investitori sullo strumento dei Pir (Piani individuali di risparmio).
Cumulo agevolazioni
e titolarità
La circolare, dopo aver sintetizzato le caratteristiche dello speciale regime fiscale agevolativo introdotto con la manovra 2017, chiarisce alcuni margini di cumulabilità. In particolare, sono sommabili gli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative introdotti con il decreto 179 del 2012. Questi ultimi agevolano gli investimenti di soggetti Irpef e Ires nel capitale delle startup mentre nel perimetro Pir rientrano gli investimenti effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività commerciali, in strumenti finanziari mediante piani di risparmio a lungo termine.
Quanto al tema della titolarità, la circolare ribadisce che non sono previsti limiti minimi all’età delle persone fisiche che possono essere titolari di un Pir. Ma si precisa che l’esenzione fiscale per redditi di capitale e capital gain si applica solo se l’usufruttuario (entrambi i genitori o uno solo dei due) – a cui è imputato il reddito finanziario derivanti dagli investimenti inseriti nel Pir – non sia contemporaneamente titolare di un altro Piano. La circolare interviene anche sul tema dell’unicità: è possibile essere titolari di più Pir purché non contemporanei, chiuso un Piano se ne può costituire un altro anche nel medesimo periodo di imposta.
Casse , fondi pensione
e assicurazioni
Casse di previdenza e fondi pensione – stabilisce la manovra 2017 – possono destinare fino al 5% dell’attivo patrimoniale agli investimenti qualificati dei Pir. Se in un esercizio – precisa ora la circolare – sono effettuati investimenti rilevanti fino al 5%, nell’esercizio successivo se ne possono effettuare con agevolazione solo nei limiti del 5% dell’incremento dell’attivo patrimoniale. Nel caso di diminuzione dell’attivo, invece, non si potranno effettuare ulteriori investimenti qualificati: restano validi quelli posti negli esercizi precedenti. Per i Pir assicurativi, come per i Pir costituiti da fondi dei fondi, si ribadisce che i vincoli di composizione e i limiti alla concentrazione devono essere rispettati in riferimento agli attivi.
Trasferimento del Pir
La circolare torna sul trasferimento della residenza fiscale all’estero trattato con le linee guida (si veda altro articolo in pagina). Un altro tipo di trasferimento – cioè quello del Pir da un intermediario a un altro – non fa decadere l’agevolazione in quanto il passaggio non rileva per il calcolo dei cinque anni di possesso minimo dell’investimento (holding period). Ricade ad ogni modo sull’intermediario l’obbligo di verificare la sussistenza delle caratteristiche degli investimenti inseriti nel piano, anche ai fini del riparto tra il 70% di investimenti qualificati e il 30% di quota libera. Le modifiche intervenute successivamente all’acquisto, per effetti non prevedibili dall’investitore (ad esempio una riorganizzazione societaria), per le Entrate non assumono rilevanza.
Calcolo redditi
e regole sui derivati
Rilevante il chiarimento sui casi di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a gruppi omogenei: per la determinazione del reddito derivante dalla cessione si può usare il costo o il valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria.
Quanto ai derivati, questi strumenti non possono in linea generale beneficiare della disciplina dei Pir. La circolare precisa però nel caso di Oicr conformi alla normativa Pir si può derogare considerandoli «derivati di copertura»: nell’ambito della quota libera del 30% e al solo fine di contenere il rischio degli investimenti qualificati. Tra l’altro, tutto questo solo entro l’ammontare necessario per la copertura delle perdite degli investimenti qualificati.
Agenzia delle Entrate, circolare 3/E