Perdita su crediti di modesta entità: necessario il transito in bilancio
Crediti di «modesta entità» fiscalmente deducibili solo se transitati per bilancio.
In fase dichiarativa, alle prese con la determinazione delle imposte dirette, è bene tenere conto dell'importante regola che governa la deducibilità dei crediti cosiddetti di modesta entità.
Ricordando che il principio generale per la deducibilità delle perdite su crediti è che esse devono risultare da elementi certi e precisi, l'articolo 101, comma 5 del Dpr 917/1986 individua, però, delle precise fattispecie in presenza delle quali i requisiti della certezza e della precisione si presumono esistenti.
Fra le perdite che si considerano fornite di tali requisiti vi sono, appunto, quelle riferite ai crediti definiti di modesta entità. In presenza, infatti, di crediti di valore unitario non superiore a euro 5.000, per le imprese con ricavi o volume d'affari pari o superiore a 100mila euro, ovvero a euro 2.500 per le imprese diverse dalle precedenti, le perdite sono deducibili nell'esercizio in cui si decide che essi siano divenuti inesigibili purché abbiano compiuto più di sei mesi dalla loro nascita e che la perdita sia transitata per bilancio.
Proprio con riferimento al loro transito per conto economico, si aprono una serie di scenari di cui l'impresa, nelle valutazioni in fase dichiarativa, deve necessariamente tenere conto per una corretta gestione fiscale delle perdite in commento.
Il primo caso che si può evidenziare si ha quanto il credito, da un punto di vista civile, viene svalutato o portato a perdita nell'esercizio N, ma matura i sei mesi di anzianità, richiesti fiscalmente, nell'esercizio successivo (N+1). In questo caso l'impresa, pone in essere nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio N un’apposita variazione in aumento al fine di rendere indeducibile la perdita o la svalutazione civile, e potrà effettuare una variazione in diminuzione nella dichiarazione relativa all'esercizio N+1, in cui il credito compie i predetti sei mesi.
Il secondo caso è quello che vede l'imputazione a perdita civile del credito di modesta entità nell'esercizio N, esercizio in cui il predetto credito ha maturato anche i sei mesi di anzianità.
In questa seconda ipotesi la perdita è fiscalmente deducibile nel medesimo esercizio N, e nulla dovrà essere effettuato in sede dichiarativa.
Una terza ipotesi è quella che prevede la maturazione dei sei mesi di anzianità del credito nell'esercizio N, ma la sua imputazione a bilancio, sotto forma di perdita su crediti, nell'esercizio, per esempio, N+2, o comunque in esercizi successivi all'esercizio N. In tale caso la perdita è deducibile solo nell'esercizio in cui transita per conto economico, ossia, nell'esempio, nell'esercizio N+2 essendo necessario, come già detto, che essa sia o sia stata già rilevata in bilancio. Non è, quindi, possibile effettuare una variazione in diminuzione fiscale, nell'esempio appena indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio N o N+1, in quanto la perdita transita per conto economico solo nell'esercizio N+2.
Un'ultima ipotesi da evidenziare può essere certamente quella che vede la maturazione dei sei mesi del credito di modesta entità nell'esercizio N, e la sua parziale svalutazione o imputazione a perdita civile sempre nell'esercizio N. In questo caso il credito risulta essere deducibile nell'esercizio N per la sola parte transitata per bilancio. L'ulteriore parte di credito potrà essere dedotta solo nell'esercizio in cui transiterà per conto economico.
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