Finanza

Piano di ristrutturazione per le aziende in crisi

Per il Fondo salva-imprese serve un programma di risanamento con la salvaguardia dei livelli occupazionali

di Paolo Rinaldi

Il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa opera nei confronti di due tipologie di imprese:

1) quelle già in crisi, ma non ancora categorizzabili “in difficoltà” ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione Ue 2014/c 19/04;

2) quelle – è una novità – già in difficoltà ai sensi della predetta comunicazione.

La predisposizione del piano

Una volta che l’impresa abbia verificato di poter accedere al fondo – appartenendo auna delle tre categorie soggettive previste, e mancando le condizioni soggettive ostative previste dal decreto attuativo (illeciti nella gestione di contributi comunitari, interdittive antimafia, reati che impediscono di partecipare ad appalti e altri reati o sanzioni in ambito lavorativo o di legislazione sociale) – essa, insieme ai propri advisor, predisporrà un articolato e completo programma di ristrutturazione, il cui contenuto è dettagliatamente descritto nell’articolo 6 dello stesso decreto attuativo, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività di impresa.

Essa avvierà parallelamente un confronto presso la «struttura per la crisi di impresa» del Ministero dello sviluppo economico, che fornirà a Invitalia l’elenco di queste imprese, nonché le ulteriori informazioni eventualmente in possesso.

L’impresa dovrà poi trasmettere il programma di ristrutturazione a Invitalia e al Mise, in allegato alla specifica istanza, il cui testo e le cui modalità di presentazione sono resi disponibili sul sito internet del gestore e del ministero.

La valutazione di Invitalia

Invitalia valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso al fondo, ma anche la sostenibilità e la congruità delle azioni prospettate dall’impresa ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva e della tutela dell’occupazione, anche con riferimento ai possibili soggetti subentranti.

Si tratta di una vera e propria due diligence - legale, fiscale, contabile, finanziaria, ambientale e di business - avviata da Invitalia, che potrà avvalersi di advisors esterni indipendenti al riguardo.

Tali costi di due diligence (unitamente ai costi di assistenza legale e notarile per signing, closing ed exit dall’investimento) sono coperti direttamente dal Mise, insieme alle management fees di Invitalia, pari all’1,5% dell’ammontare del fondo.

Terminata l’istruttoria, in caso positivo, a seconda della situazione dell’impresa richiedente il Fondo eseguirà un intervento finanziario.

La formula della partecipazione

Nel caso di imprese in crisi ma non in difficoltà, il fondo assumerà una partecipazione nel capitale dell’impresa richiedente ovvero in quella cui è trasferita l’azienda.

Tale aumento di capitale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

valutazione dell’impresa a condizioni di mercato ( paragrafo 2.1 della comunicazione 2014/C 19/04);

apporto di risorse finanziarie da parte di terzi investitori indipendenti per almeno il 30% dell’importo complessivo di aumento di capitale;

partecipazione di minoranza; detenzione per un arco temporale non superiore a cinque anni.

Alternativamente all’investimento in equity, Invitalia potrà anche sottoscrivere titoli quasi equity, inclusi prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti.

Le imprese in difficoltà

Nel caso di imprese già in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01, non è necessaria una valutazione di mercato, ma è previsto un contributo finanziario da parte dell’impresa, pari ad almeno il 40% dei costi connessi al medesimo se si tratta di media impresa, o al 25% dei medesimi costi, nel caso di piccole imprese: esso può provenire da risorse proprie dell’impresa beneficiaria, dai suoi azionisti o creditori, dal gruppo di cui fa parte o da terzi investitori.

Permangono i vincoli di partecipazione di minoranza e detenzione in un arco temporale massimo di un quinquennio, e sono possibili - in alternativa alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale - le altre tipologie di intervento del fondo viste sopra.

Per le imprese in difficoltà è inoltre prevista – in presenza di programmi di ristrutturazione che mantengano almeno il 70% dei livelli occupazionali – la concessione di contributi a fondo perduto della durata massima di tre anni, commisurati ai dipendenti per i quali è garantita la stabilità occupazionale.

L’importo base è di euro 5mila euro annui per dipendente, con il mantenimento del 100% dei dipendenti, e una riduzione progressiva sino al 50% se i dipendenti scendono al 70%.

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