Imposte

Pir con risparmio amministrato

di Marco Piazza

Dopo lunga gestazione, il Mef ha pubblicato le linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine (Pir). Le linee guida (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri) tendono a chiarire le principali questioni interpretative evidenziate dalle associazioni di categoria .

Il documenti contiene interpretazioni della norma di base (articolo 1, commi da 100 a 114, della legge n. 232 del 2016) molto innovative, con il chiaro intento di ampliare le tipologie di intermediari finanziari che possono proporre i piani di risparmio alla clientela. L’attrattività del Pir deriva dal fatto di beneficiare di esenzione dalle imposte sui redditi e da quelle di successione . Devono però essere rispettate una serie di condizioni. In particolare:

il Pir può essere costituito solo da «persone fisiche residenti nel territorio dello Stato»;

«gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni»;

non sono ammessi investimenti in società residenti in Paesi non collaborativi e in partecipazioni “qualificate” (oltre il 2 o 20% dei diritti di voto o oltre il 5 o 25% della quota di capitale delle società rispettivamente negoziate o non negoziate in mercati regolamentati);

per almeno i due terzi dell’anno, almeno il 70% del piano deve essere costituito da strumenti finanziari, anche non quotati, “qualificati” (ossia emessi da imprese, non immobiliari, fiscalmente residenti in Italia o in Stati Ue o See con stabile organizzazione in Italia) e almeno il 30% del citato 70% dev’essere destinato a strumenti finanziari di imprese non inserite nel Ftse Mib o in altri indici equivalenti di mercati regolamentati esteri;

deve essere rispettato un limite di concentrazione, nel senso che per almeno i due terzi dell’anno, gli strumenti finanziari di uno stesso emittente e la liquidità che compone il piano non devono superare il 10%dell’investimento totale.

Ogni persona fisica può avere un solo Pir nello stesso momento e vi è un limite d’investimento perché il piano si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30mila euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150mila euro.

Le linee guida chiariscono che:

anche i minori possono essere titolari di Pir;

il trasferimento della residenza all’estero comporta la cessazione dei benefici, ma se viene rispettato il vincolo temporale d’investimento non si verifica la recapture dell’esenzione dei redditi prodotti prima del trasferimento;

lo stesso vale per gli eredi in caso di successione.

nei Pir costituiti attraverso fiduciarie è ammessa l’amministrazione con o senza intestazione e la gestione della fiscalità del Pir può essere a carico della fiduciaria, ma anche di altro intermediario abilitato a ricevere l’opzione per il regime amministrato.

L’aspetto più innovativo è costituito dall’apertura verso le gestioni patrimoniali “dinamiche” in regime amministrato. Le linee guida, infatti precisano che anche in caso di cessione dello strumento finanziario, oltre che nel caso di rimborso, scatta il periodo di sospensione di 90 giorni entro il quale il contribuente può effettuare un reinvestimento del corrispettivo in strumenti finanziari qualificati evitando così il venire meno della condizione temporale per i titoli ceduti.

Inoltre se per effetto di prelievi di liquidità o trasferimenti,si riduce l’ammontare del Pir è possibile destinare altre risorse nel piano, nello stesso anno o in anni successivi, nel rispetto del limite annuale di 30mila euro.

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