Imposte

Pir senza requisiti, tasse cumulative

di Alessandro Germani

A fronte di una raccolta che nel 2017 ha raggiunto 10,9 miliardi di euro, i Pir si pongono come lo strumento finanziario di maggior appeal per l’intera filiera del risparmio, coinvolgendo il pubblico degli investitori, gli intermediari chiamati a veicolare le risorse, le imprese alla ricerca di fonti alternative di finanziamento. Anche alla luce dei recenti chiarimenti di prassi ( circolare 3/E/18 , risoluzioni 21/E/18 e 23/E/18 ), che definiscono, tra le altre cose, la procedura per il versamento di imposte in caso di cessione anticipata, è utile soffermarsi sugli aspetti fiscali dello strumento.

Sotto il profilo soggettivo la misura riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia al momento di costituzione del piano, condizione che deve essere autocertificata all’intermediario assieme al fatto di essere non essere detentori di un altro piano. Vige, infatti, la regola per cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un Pir e ciascun Pir non può avere più di un titolare.

Sotto il profilo oggettivo la detassazione non riguarda le seguenti tipologie di redditi:

• quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente;

• quelli finanziari derivanti da partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1 lettera c) Tuir).

Questo secondo requisito deve essere attestato dal titolare del piano all’intermediario con riguardo alle percentuali di partecipazione o diritti di voto che, anche tramite familiari o società controllate, potrebbero comportare il superamento della soglia della qualificazione. L’intervento dell’intermediario si rende obbligatorio proprio per le caratteristiche dello strumento che non si configura come un prodotto «fai da te». Sono previste, pertanto, le seguenti modalità:

• l’opzione per il regime del risparmio amministrato nell’ambito di un rapporto di custodia o amministrazione (anche fiduciaria), un rapporto di gestione di portafoglio o altro stabile rapporto;

• la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione senza necessità di optare per il risparmio amministrato.

L’investimento in Pir prevede dei limiti: 30mila euro all’anno e 150mila euro complessivi, quest’ultimo raggiungibile anche in più di cinque anni. Occorre considerare che i redditi prodotti dal piano non devono essere necessariamente prelevati ma, qualora reinvestiti, rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti predetti. Ciò non avviene, di contro, per gli investimenti effettuati tramite Oicr o imprese assicurative, che appaiono quindi più convenienti.

Un piano Pir compliant deve avere la seguente composizione:

• una quota obbligatoria del 70% in strumenti finanziari (azioni e/o obbligazioni), emessi da imprese italiane o Ue o See con stabile organizzazione in Italia, comprese le immobiliari dal 2018, di cui almeno il 30% deve riguardare imprese non incluse nell’indice Ftse Mib o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri;

• una quota libera del 30% che può essere investita in imprese Ue o See senza stabile organizzazione in Italia, liquidità (depositi e c/c), titoli di Stato italiani o esteri.

La composizione va verificata dal gestore, per ogni anno di vita del piano, per un periodo pari almeno ai due terzi di ciascun anno. Questa condizione rileva anche in relazione ad altri due limiti, commisurati al 10% delle somme o valori destinati nel piano:

• quello di concentrazione, relativo a strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo;

• quello di liquidità relativo a depositi nonché conti correnti.

Esiste un divieto di investimento in paesi non collaborativi, per cui le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati che non consentano un adeguato scambio di informazioni.

I limiti sopra descritti riguardano l’investimento diretto. Tuttavia, gli stessi sono validi anche nel caso, attualmente più diffuso sul mercato, di investimento indiretto, attraverso il cd. Oicr Pir compliant. Ricordiamo, infine, che la detassazione dei redditi del Pir è consentita se si rispetta l’holding period di cinque anni.

In caso di cessione anticipata, è stato istituito il codice tributo 1070 per il versamento delle imposte e degli interessi ( risoluzione 21/E/18 ).A seguito di richieste di chiarimento delle associazioni di categoria degli intermediari, la risoluzione 23/E/18 ha precisato che i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei Pir decaduti dal beneficio fiscale, senza indicazione del codice fiscale che resta facoltativa. La risoluzione ha anche chiarito che nel campo «anno di riferimento» va indicato l’anno d’imposta in cui è iniziato l’investimento nel piano di risparmio.

Le altre caratteristiche dei Pir

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