Immobili pervenuti per successione o donazione, ceduti prima della conclusione dei lavori, acquistati con il super sisma bonus acquisti o con la formula rent to buy: sono queste alcune delle fattispecie trattate dal documento del Consiglio nazionale e della Fondazione dei commercialisti del 1° luglio 2025, in merito alla cosiddetta «plusvalenza superbonus» prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera b bis), del Tuir. Tra i chiarimenti forniti, si evidenzia che la vendita di un immobile agevolato con il superbonus non genera plusvalenza, se avviene prima della «conclusione definitiva dell’intervento nel suo complesso», anche se dopo la presentazione di uno o più stati di avanzamento lavori.
Bonus edili diversi dal superbonus
In generale, nel calcolo della plusvalenza da tassare ad Irpef come reddito diverso, in caso di vendita di unità immobiliari (diverse dall’abitazione principale), non si considera l’eventuale fruizione di detrazioni fiscali, neanche nel caso di loro cessione a terzi o di sconto in fattura.
In pratica, questi bonus edili non riducono il costo di acquisto o di costruzione del bene ceduto, ai fini del calcolo della plusvalenza.
Calcolo della plusvalenza
Se una persona fisica cede a titolo ...
Argomenti
I punti chiave
- Bonus edili diversi dal superbonus
- Calcolo della «plusvalenza superbonus»
- «Plusvalenza superbonus» solo se i lavori sono conclusi
- Esclusioni
- Vendita con riserva di proprietà
- Vendita con contratto di «rent to buy»
- Super sisma bonus acquisti
- Vendita effettuata dal donante
- Calcolo ordinario della «plusvalenza superbonus» del 110-90-70-65%
- Calcolo speciale della «plusvalenza superbonus» al 110%