Plusvalenze da «lease back», la tassazione si allinea alle regole contabili
La tassazione delle plusvalenze da «lease back» si allinea alle regole contabili e deve essere ripartita temporalmente sulla durata della retrolocazione. L’importante chiarimento, il primo sul nuovo principio di derivazione rafforzata previsto dall’articolo 83 del Tuir , viene dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 77/E del 23 giugno 2017 . Secondo le Entrate, poi, se il lease back è “in costruendo” l’avvio della tassazione si avrà solo con la decorrenza del contratto di locazione finanziaria.
Derivazione rafforzata
L’Agenzia anticipa, con la risoluzione 77/E/2017, una prima, attesa istruzione sulle ricadute fiscali dei nuovi principi contabili disciplinate dall’articolo 13-bis del Dl 244/16 , in particolare con riferimento alla rilevanza fiscale delle regole di competenza temporale previste dagli Oic.
La risoluzione esamina l’interpello di una società che ha intenzione di realizzare una operazione di «sale and lease back» su un proprio terreno al fine di far costruire un fabbricato strumentale da assumere in (retro)locazione finanziaria (cosiddetto leasing “in costruendo”).
L’istante chiede di conoscere quale sia il regime fiscale della plusvalenza derivante dal lease back alla luce del nuovo principio di derivazione rafforzata introdotto nell’articolo 83 del Tuir per i soggetti che applicano i principi contabili Oic, dall’articolo 13-bis del Dl 244/16.
L’Agenzia, nella risoluzione, richiama preliminarmente i propri precedenti orientamenti sulla materia. In particolare, si ricorda che, secondo la circolare 38/E/2010 , la plusvalenza derivante dalla vendita con retrolocazione doveva essere distintamente tassata nell’esercizio di stipula (o eventualmente dilazionata fino a cinque esercizi a norma dell’articolo 86 del Tuir), non trovando ingresso in ambito fiscale le regole di competenza contabile previste dall’articolo 2425-bis comma 4 del Codice civile secondo cui detto componente reddituale deve essere iscritto a conto economico in correlazione con il leasing di ritorno.
Il cambio di rotta
Questa tesi (che, aggiungiamo, è stata osteggiata dalla prevalente giurisprudenza), sottolinea la risoluzione 77/E, deve però essere rivista alla luce delle nuove regole contabili e fiscali applicabili dai bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2016 in forza dell’articolo 13-bis del Dl 244/16. Quest’ultima norma modifica l’articolo 83 del Tuir introducendo, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile (come già era per le società Ias adopter), regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo a tali imprese il cosiddetto principio di derivazione rafforzata per i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale dei componenti reddituali.
In applicazione di tale principio, la plusvalenza realizzata mediante una operazione di vendita con retrolocazione “in costruendo”, concorrerà alla formazione del reddito di impresa secondo le quote via via imputate a conto economico in correlazione con la durata leasing di ritorno. La tassazione progressiva, inoltre, avrà inizio solo nel momento in cui, terminata la costruzione del bene, il contratto di leasing avrà effettiva decorrenza.
Risoluzione 77/E del 23 giugno 2017