Pmi-Srl, quote proprie entro il limite di utili e riserve
La riforma del 2017 (articolo 26, comma 6, Dl 179/2012) esenta le Pmi-Srl dal divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall’articolo 2474 del Codice civile) a condizione che l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione ad amministratori, dipendenti e collaboratori.
Poiché la facoltà di operare sulle proprie partecipazioni è consentita laddove ricorra lo scopo di incentivare l’acquisto da parte dei collaboratori dell’impresa, sembra doversi escludere – secondo il Consiglio nazionale del notariato – l’applicabilità dell’articolo 2357 del Codice civile, che consente genericamente l’acquisto di partecipazioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Tuttavia, in un’ottica volta a evitare fenomeni di annacquamento del capitale, congeniti in tali operazioni, si ritiene peraltro applicabile il comma 6 dell’articolo 2358, che, da un lato, limita il finanziamento concedibile dalla società emittente per l’acquisto di quote proprie a un importo non eccedente gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato e, d’altro alto, impone la costituzione di una riserva indisponibile di pari ammontare.
Magazzino, come liberare liquidità per una migliore gestione aziendale
di Alessandro Mattavelli