Premiato chi investe per tre anni (o più)
Se finanzi ti premio. È la formula che il legislatore fiscale ha inteso utilizzare per attrarre gli investimenti destinati a start-up e Pmi innovative.
Nell’era dell’impresa 4.0, le agevolazioni fiscali alle start-up si collocano fra le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale, conformemente a quanto accade nel panorama europeo. Con la recente autorizzazione della Commissione Ue alle misure adottate con la scorsa legge di bilancio è arrivato il via libera alla fruizione dei benefici fiscali, che dal 2017 diventano permanenti, per chi volesse sostenere finanziariamente la crescita di questo tipo imprese.
Il regime fino al 2016
Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, l’articolo 29 del Dl 179/2012 ha stabilito una detrazione dall’Irpef di un importo pari al 19% dell’investimento nel capitale sociale di una o più start-up innovative, con possibilità di riporto in avanti in caso di incapienza nei tre periodi d’imposta successivi. L’investimento massimo non può superare i 500mila euro per ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni; la norma prevede che l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima che sia trascorso questo termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, con gli interessi legali.
Se a effettuare l’investimento è una società, l’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito imponibile Ires ed è in misura pari al 20% sulle somme non superiori a 1.800.000, anch’essi vincolati per due anni e con le stesse conseguenze delle persone fisiche in caso di cessione anticipata. Le percentuali del 19 e del 20 per cento diventano rispettivamente del 25 e 27 per cento se l’investimento è destinato alle start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Questo regime è valido fino al 2016.
Gli incentivi dal 2017
A decorrere dal 2017, gli incentivi sono stati resi permanenti, innalzando le percentuali e uniformandole al 30% a prescindere, quindi, dal tipo di soggetto che effettua l’investimento e dal tipo di start-up o Pmi innovativa a cui lo stesso è destinato. Questo grazie all’inserimento nell’articolo 29 dei commi 3-bis e 7-bis. Inoltre, è stato elevato il tetto massimo dell’investimento detraibile ai fini Irpef, portandolo da 500mila a un milione e il tempo minimo di investimento, sia per le società, sia per le persone fisiche, da due anni è salito a tre. Tutte queste modifiche erano rimaste in standby per l’ok della Commissione europea, arrivato con un comunicato del ministero dello Sviluppo economico del 2 ottobre.
Le nuove disposizioni previste dai commi 3-bis e 7-bis, avallate anche dalla Commissione europea, trovano applicazione con le stesse modalità contenute nel Dm 25 febbraio 2016, attuativo degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative.