Contabilità

Prestiti infragruppo «valorizzati»

di Franco Roscini Vitali

Il decreto legislativo 139/15 ha riformulato l’articolo 2423-bis del Codice civile il quale ora prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci in bilancio deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, eliminando il precedente riferimento alla funzione economica dell’elemento (voci) dell’attivo e del passivo: la relazione al decreto ribadisce che la sostanza deve essere riferita al contratto o all’operazione secondo un approccio più coerente con la direttiva 34/2013.

Inoltre, la relazione fa due precisazioni: la sostanza è quella “economica” e l’applicazione pratica di tale principio sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili.

La norma di legge regolamenta un principio generale già presente nei principi contabili che, a seguito del recente aggiornamento, contengono ulteriori casistiche.

L’Organismo italiano di contabilità, nel rivedere i principi contabili, ha provveduto alla declinazione pratica, con riferimento ad alcune fattispecie significative, del principio della sostanza economica: la successiva revisione dell’Oic 11, relativo ai postulati del bilancio, sarà l’occasione per inquadrare a livello più generale questo principio.

Vediamo la casistica contenuta nella nuova versione dei documenti dopo l’aggiornamento dell’Oic.

Finanziamenti infragruppo

Nei principi Oic 19 “Debiti” è illustrato il trattamento contabile dei prestiti infragruppo. Con riferimento all’attualizzazione, un finanziamento ad una società controllata infruttifero, oppure a tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato, costituisce un investimento aggiuntivo nella stessa che incrementa il valore della partecipazione per la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri (pertanto, non si iscrive tra i tra gli oneri finanziari del conto economico, Oic 15); per la società controllata si tratta di un beneficio rilevato con un incremento del patrimonio netto per lo stesso ammontare (e non tra i proventi finanziari del conto economico, Oic 19: così, applicando il principio della sostanza, si evita la rilevazione di un provento tra parti correlate).

La motivazione del finanziamento, relativa al rafforzamento patrimoniale della società controllata, emerge, da verbali del Consiglio di amministrazione, ecc.: la contabilizzazione illustrata avviene in applicazione del principio della sostanza dell’operazione o del contratto.

In base al medesimo criterio, un finanziamento erogato da una società ai dipendenti a condizioni agevolate può essere riconducibile ad una forma di retribuzione aggiuntiva, rilevata quale costo del personale (per la differenza di cui sopra).

Iscrizione di attività

Il principio della sostanza era già contenuto nei principi contabili Oic 16 “Immobilizzazioni materiali”: nella versione revisionata è stato riformulato con riferimento all’ambito di applicazione, non limitato alle clausole di riserva della proprietà di cui all’articolo 1523 del Codice civile.

L’Oic 16 prevede che le immobilizzazioni materiali siano rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito: generalmente, quando è trasferito il titolo di proprietà.

Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui è trasferito il diritto di proprietà, prevale la prima: nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali. Medesima previsione è contenuta nell’Oic 13 per i beni che rientrano nelle rimanenze di magazzino.

Anche i principi Oic 15 e Oic 19 ribadiscono che crediti e debiti originati dalla compravendita di beni fanno riferimento al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

Altre casistiche

L’Oic 17 per la rappresentazione nel bilancio consolidato dei beni detenuti in base a contratti di leasing.

L’Oic 32 prevede lo scorporo dei derivati incorporati, in applicazione del postulato della sostanza, anche se non hanno natura finanziaria.

In altri casi è la legge che obbliga a rappresentare contabilmente l’operazione in base alla prevalenza della sostanza economica: è il caso delle operazioni di retrolocazione finanziaria (articolo 2425-bis) e delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (articoli 2424-bis e 2425-bis).

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