Provvigioni AirBnB e la trappola delle regole Iva
Una nozione fondamentale del diritto tributario riguarda la distinzione tra redditi “passivi” e quelli derivanti da un'attività. Nel nostro ordinamento queste nozioni risultano formalizzate solo nell'articolo 167, relativo al regime Cfc, ma sono latenti anche in altri aspetti, come nel caso dei redditi a cedolare secca obbligatoria, che non potranno mai essere compensati con le perdite derivanti dall'esercizio di un'attività. Cosa che invece avviene quando il reddito “passivo” concorre all'imponibile e può essere assorbito dai risultati negativi dell'impresa o della professione.
La sistematizzazione di queste nozioni si trova in molti ordinamenti tributari, in Europa - direttiva antielusione (UE 2016/1164), nelle regole Ocse e del Fondo Monetario Internazionale nonché negli Usa, dove vige il divieto di compensazione tra le due categorie di redditi. Al riguardo il documento dell'agenzia fiscale (Irs) spiega che producono redditi passivi le attività economiche nelle quali il contribuente non partecipa “materialmente” nel corso del periodo di imposta. Ma nelle locazioni il reddito rimane “passivo” anche se vi è una partecipazione “materiale” del proprietario: diventa reddito da attività solo nel caso dei professionisti del real estate.
Questa premessa vuole chiarire i problemi generati dalla disposizione ormai nota come Airbnb, cioè l'articolo 4 del Dl 50/2017, che – confermando la cedolare secca per gli affitti brevi – ha specificato normativamente che la natura di reddito fondiario (cioè passivo) permane anche nel caso in cui la locazione comprenda il servizio di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Deve comunque trattarsi di locatori persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa.
In realtà, guardando le classificazioni delle leggi regionali sul turismo ricettivo, le categorie di prestatori dei servizi ricettivi sono ben più numerose. A cominciare dal bed and breakfast con una differenza molto labile, la fornitura della prima locazione, che non è tassato con il reddito fondiario ma come reddito “diverso”, disciplinato dall'articolo 67, comma 1, lettera i).
Questa sottile distinzione non può essere trascurata per individuare il regime Iva dei compensi spettanti ai portali che intermediano la fornitura di alloggio.
Con regole vigenti dal 1° gennaio 2017, abbiamo infatti due diversi regimi Iva (esemplifichiamo l'immobile in Italia e la fatturazione del compenso dell'intermediario dall'Irlanda):
1)l'intermediazione della locazione è un servizio immobiliare, e quindi le provvigioni devono essere fatturate a chiunque con l'Iva italiana (articolo 7-quater della legge Iva e articolo 31-bis, § 2, lettera p del regolamento 282/2011, integrato dal 1042/2013);
2)l'intermediazione del servizio ricettivo è una prestazione “generica”, con il doppio regime dell'articolo 7-ter legge Iva (articolo 31-bis, § 3, lettera d del regolamento 282/2011): se il proprietario dell'immobile è un privato deve pagare l'Iva irlandese (luogo del prestatore del servizio di intermediazione); se il proprietario è un soggetto titolare di partita Iva deve assolvere l'imposta italiana con il reverse charge, previa iscrizione nel Vies.
Nella legge di conversione del Dl 50 è prevista la possibile emanazione di un decreto ministeriale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (singolare disposizione: perché indicare un termine – a oggi non rispettato – per un regolamento non obbligatorio?) per delineare il confine dell'attività di impresa nella locazione breve, con riferimento all'articolo 2082 del codice civile e alle regole del Tuir, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.
Si dà quindi per scontato che non esisterebbero dubbi per la distinzione tra locazione breve con fornitura di lenzuola e pulizia rispetto alle altre attività turistico ricettive, di cui alcune separate in modo pressoché impercettibile.
Ma se gli elementi distintivi che saranno precisati condurranno alla qualificazione della locazione nelle attività di impresa, viene meno l'aspetto fondiario (così come la possibile cedolare secca) e gli immobili abitativi diventeranno strumentali per destinazione.