Adempimenti

Quadro RW, corto circuito sulle date

di Michela Folli e Marco Piazza

La circolare 19/E/2017 descrive anche la nuova disposizione che, in un’ottica di semplificazione, prevede per i soggetti che accedono alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria l’esonero sia dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale ( quadro RW ), sia dei redditi generati dalle attività stesse, limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria (articolo 5-octies, comma 1, lettera c). Un emendamento al Dl 50/2017 approvato nell’iter di conversione alla Camera (ora il testo è all’esame del Senato) estende l’esonero dichiarativo anche a Ivie e Ivafe .

La circolare conferma che per usufruire di tali esoneri dagli obblighi dichiarativi è necessario:

illustrare analiticamente nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria le informazioni non indicate in dichiarazione;

versare spontaneamente in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017,quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte nei termini previsti dalle norme sul ravvedimento operoso. Si deve infatti tener conto che le imposte relative al 2016 dovrebbero essere ordinariamente versate entro il 30 giugno 2017.

La circolare conferma che il contribuente può anche avvalersi della facoltà per il solo 2016, indicando i dati del 2017 in dichiarazione. Questa possibilità consentirebbe, in effetti, di evitare di anticipare il pagamento delle imposte relative al 2017 di 9 mesi. Restano aspetti che si auspica trovino presto soluzione. In particolare la legge:

non cita i contributi previdenziali ;

contiene un erroneo riferimento, per quanto riguarda i proventi dei fondi comuni esteri , alla direttiva 2009/65/Ce (cosiddetta direttiva Ucits) anziché alla direttiva 61/2011/Ue (cosiddetta direttiva Aifm). Prevede, infatti, che per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/Ce (i cosiddetti «fondi non armonizzati»), si debba versare l’Irpef con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale. Ma se questi redditi vengono indicati in dichiarazione anziché nella relazione, possono beneficare della ritenuta d’imposta del 26% ogniqualvolta l’Oicr sia istituito in uno Stato Ue o See e la società di gestione sia soggetta a vigilanza.

Il problema più rilevante è che la facoltà è concessa solo per le operazioni fatte fino alla data di presentazione dell’istanza, data inevitabilmente antecedente a quella nella quale gli intermediari potranno perfezionare i rimpatri fisici e giuridici a causa della normativa antiriciclaggio.

Con ogni probabilità il legislatore fa riferimento anche alla data di presentazione di un’eventuale istanza integrativa che potrebbe coincidere o essere successiva con quella di perfezionamento del rimpatrio. Se il termine coincidesse invece obbligatoriamente con la data di presentazione della prima istanza, il contribuente sarebbe obbligato a compilare la dichiarazione dei redditi per il periodo tra la data di invio dell’istanza e quella in cui avviene il rimpatrio fisico o giuridico delle attività, così inficiando l’obiettivo di semplificazione della legge.

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