Questionari del Fisco: quanto pesa in Ctp la mancata risposta
Se il contribuente non risponde alle richieste del Fisco inviate tramite questionario, i relativi documenti sono inutilizzabili nella successiva fase amministrativa e contenziosa solo se (congiuntamente):
1. il questionario contiene un avvertimento specifico in tal senso;
2. i documenti sono stati espressamente richiesti dall’ufficio che non ne ha già la disponibilità;
3. il contribuente non dimostra che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile.
È questa l’interpretazione prevalente della Cassazione (da ultimo, ordinanze 27812/2018, 19569/2018 e 16548/2018) delle norme contenute ai commi 4 e 5 dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 (e del comma 5 dell’articolo 52 del decreto Iva). Recentemente, peraltro, la Corte ha stabilito che l’inutilizzabilità non può essere fatta valere nei confronti del curatore fallimentare a causa dell’inadempimento operato dal fallito (ordinanza 28711/2018).
LE SCHEDE IN SINTESI / I casi specifici
La normativa prevede che le notizie e i dati non addotti, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente (debitamente informato all’atto della richiesta) ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. La preclusione non scatta se il contribuente deposita tali informazioni in allegato al ricorso in primo grado, dichiarando - contestualmente - di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile.
In sede di verifica, però, non ci si può riservare di presentare in seguito la documentazione (Cassazione, 8109/2012). Inoltre, è prevista anche la sanzione (da 1.000 a 8mila euro) per chi, nel corso degli accessi, «rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture», anche non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza (articolo 9, comma 2, Dlgs 471/1997). Infine, la mancata risposta sul ricarico applicato genera il sospetto di inattendibilità delle scritture e legittima l’accertamento induttivo (30375/2018 e 16150/2016).
Le pronunce sul tema fanno riferimento ai principi (bilaterali) di buona fede, collaborazione e trasparenza (31721/2018). La questione più spinosa riguarda la giustificazione che il contribuente può fornire relativamente alla «causa a lui non imputabile». In particolare, si discute sui comportamenti meramente colposi: si alternano pronunce in cui viene considerata sufficiente la dichiarazione (corrispondente al vero) della indisponibilità temporanea del documento, anche per colpa (negligenza o imperizia nella custodia o nella conservazione), ad altre, più restrittive, in cui viene assimilato al dolo (richiesto dalle Sezioni unite 45/2000) l’errore dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative e simili. La posizione ufficiale del Fisco, peraltro, sembra meno rigida della linea di molti uffici locali. Per la circolare 224/2000 «non va attribuita rilevanza alla tardiva esibizione della documentazione, dovuta alla temporanea indisponibilità della stessa per causa di forza maggiore o anche per colpa del contribuente o del depositario cui si è prontamente posto rimedio».
Circa il momento in cui si perfeziona il rifiuto del contribuente, lo stesso articolo 32 (così come l’articolo 51 del Dpr 633/72) prevede che il termine per la risposta al questionario non possa essere inferiore a 15 giorni.
Le prescrizioni dettate dai commi 3 e 4 dell’articolo 32 per le verifiche non possono essere estese alla fase di reclamo/mediazione: a quel punto, infatti, l’accertamento è già emesso e impugnato. Per contro, documenti negati esplicitamente in sede di verifica possono emergere durante la mediazione solo se si rispetta quanto richiesto dal legislatore.
Nonostante alcune incertezze dei giudici di merito (Ctr Veneto 719/2/2017), il diniego di presentazione di documenti richiesti nell’ambito della mediazione non può causare una preclusione probatoria di fronte al giudice: tale conseguenza è limitata alla sola fase accertativa (Cassazione 5734/2016). Infatti, durante la mediazione non ha senso ipotizzare poteri d’indagine tali da far scattare preclusioni: nonostante l’assenza di imparzialità dell’organo presso cui è incardinata, è un istituto che ha (o dovrebbe avere) il differente scopo di deflazionare il contenzioso, senza che ne derivino limiti al diritto e alle modalità di difesa del contribuente.
LE SCHEDE IN SINTESI / I casi specifici