Quote estere alla prova del tax rate
Una delle operazioni aziendali che vanno attentamente valutate nel calcolo della fiscalità per l’esercizio 2017 è la cessione di partecipazioni detenute in società residenti all’estero e controllate da una società italiana che , in quanto soggetto di cui all’articolo 73 del Tuir, le detiene a titolo di impresa.
Se dalla cessione emerge una plusvalenza occorre valutare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della Pex (esenzione fiscale delle plusvalenze), e tra questi in modo particolare va verificato se la partecipata risiede in un Paese a fiscalità privilegiata, elemento essenziale per applicare la detassazione da participation exemption.
Proprio questo elemento è stato recentemente modificato e oggi si presenta come una condizione di non semplice dimostrazione per le partecipazioni detenute in società residenti al di fuori della Ue e dello Spazio economico europeo. Il presupposto della territorialità della partecipata estera assume rilievo anche nella imminente compilazione del modello Redditi 2018, poiché l’agevolazione Pex ( cioè la variazione diminutiva del 95% della plusvalenza derivante dalla cessione) va segnalata con apposita evidenziazione (rigo RF 46, colonna 1) se la partecipata estera risiede in un Paese potenzialmente black list e non è stato fatto l’interpello o, se eseguito, si è ottenuto risposta negativa.
Il criterio per i Paesi «black»
La tematica della individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata ha subìto una significativa modifica a far data dall’esercizio 2016, quando si è passati da un elenco specifico di Paesi a una nozione generale che va esaminata caso per caso. La precedente normativa, per dirla con le parole della circolare 35/E/16 poggiava sul concetto di «black list formalizzate», cioè un elenco tassativo fissato con il Dm 21 novembre 2001 che poteva presentare margini di opinabilità, ma aveva l’indubbio vantaggio della certezza e della semplicità della verifica.
Con l’attuale normativa, invece, l’articolo 87 , comma 1, lettera c) del Tuir rimanda all’articolo 167 , comma 4, il quale prevede che siano da considerare Paesi a fiscalità privilegiata quelli il cui livello di tassazione nominale risulti inferiori al 50% di quello applicabile in Italia. In tale contesto viene meno l’elemento dell’«adeguato scambio di informazioni tra l’Italia ed il Paese di volta in volta interessato» che invece costituiva presupposto fondamentale per considerare un Paese quale appartenente alla black list.
Il test sul livello di prelievo
Per eseguire il controllo del livello di tassazione nominale estero è necessario confrontare quello italiano, assumendo l’aliquota Ires vigente nel periodo d’imposta considerato (quindi per il 2017 l’aliquota è il 24%) cui sommare l’aliquota Irap nella sua modulazione ordinaria, cioè il 3,9 per cento.
Dal lato del Paese estero si assumono le speculari imposte sul reddito della società e nel caso in cui il sistema tributario estero prevedesse una tassazione con aliquota a scaglioni progressivi ( simile alla nostra Irpef) sarebbe necessario individuare la media aritmetica ponderata delle aliquote.
A titolo esemplificativo e riprendendo l’esempio della circolare 35/E/16, se il sistema estero avesse una aliquota progressiva del 12% fino a 30mila euro, 20% da 30mila a 60mila euro e 30% oltre 60mila euro, supponendo sempre un utile convenzionale pari a un milione di euro, avremmo una aliquota media del 29 per cento. In questo caso sarebbe soddisfatto il requisito del tax rate nominale superiore al 50% di quello italiano.
Il riferimento all’articolo 164, comma 4, del Tuir comporta che oltre al tax rate nominale (che potrebbe rispettare il tetto minimo del 50% di quello italiano) è necessario verificare che non siano sussistenti regimi speciali che prevedano agevolazioni per investimenti in determinate zone o per un determinato lasso temporale. In altri termini un Paese con tax rate congruo potrebbe diventare, agli effetti della applicazione della Pex, un Paese balck list ai fini Pex se concretamente fossero accordati regimi speciali alla partecipata estera.
Sulla definizione di regimi speciali la circolare 35/E/16, a titolo esemplificativo, cita quelli che concedono una riduzione di aliquota rispetto a particolari settori, oppure rispetto a determinate attività, o determinate zone ( zone franche) , anche se si trattasse di un arco temporale limitato nel tempo.
Se, eseguite queste analisi, si arriva a definire il Paese estero quale luogo a fiscalità privilegiata, non si potrà applicare la Pex sulla cessione, ricordando che il requisito della territorialità va verificato a far data dal momento del realizzo e a ritroso per il triennio antecedente il realizzo stesso, anche se la versione rigorosa della Agenzia prevede il riscontro sulla territorialità sin dall’inizio della detenzione.