Imposte

Realizzo controllato solo tra società di capitali residenti

di Giacomo Albano

La disciplina del realizzo controllato prevista per i conferimenti di partecipazioni di controllo richiede che sia la società conferitaria sia quella oggetto di conferimento siano società di capitali residenti. Il chiarimento arriva dalla risoluzione 43/E pubblicata ieri, con cui l’agenzia delle Entrate si è espressa sull’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 177, comma 2, del Tuir .

La disposizione disciplina le conseguenze fiscali per il conferente di partecipazioni attraverso la quale la società conferitaria acquisisce (ovvero integra) il controllo di diritto della società conferita (o “scambiata”). Qualora l’aumento del patrimonio netto della conferitaria sia uguale al valore fiscale della partecipazione in capo al conferente, l’operazione può godere di un regime di sostanziale neutralità fiscale (realizzo controllato).

L’articolo 177 del Tuir è stato oggetto di diverse interpretazioni da parte delle Entrate, che in una prima fase hanno costantemente negato la sua applicabilità alle operazioni infragruppo, salvo rivedersi con la circolare 33/E/2010.

Uno degli aspetti finora non affrontati riguarda proprio la natura del soggetto conferitario (e del soggetto “scambiato”). L’articolo 177, comma 2, fa riferimento ai conferimenti medianti i quali la “società conferitaria” acquisisce il controllo di una “società”. L’unica condizione richiesta dalla norma è quindi che il conferitario e la partecipazione conferita riguardino una “società”; in tal senso il secondo comma non rispecchia il primo comma del medesimo articolo 177 - relativo alla diversa fattispecie della permuta di partecipazioni - che invece richiede espressamente che i soggetti conferitari e “scambiati” rientrino nell’articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir (quindi società di capitali ed enti commerciali residenti).

Ebbene, nonostante la diversa formulazione tra il primo e secondo comma dell’articolo 177, nella risoluzione 43/E le Entrate hanno affermato che il regime del realizzo controllato nel conferimento di partecipazioni (secondo comma) richiede le stesse condizioni soggettive previste in caso di permuta (primo comma), nonostante la norma non ne faccia menzione. Ciò in quanto l’articolo 177 disciplina lo “scambio di partecipazioni” nel suo insieme e il conferimento e la permuta sono due modalità per realizzare lo scambio. Pertanto il regime non si applica in caso di conferimento se il conferitario o la società conferita sono soggetti non residenti.

Seguendo il ragionamento della risoluzione, peraltro, si dovrebbe pervenire alle stesse conclusioni in caso di conferimento di partecipazioni di controllo in società di persone (escluse dal primo comma). Tale conclusione, tuttavia, oltre a essere in contrasto con il tenore letterale della norma – che fa genericamente riferimento alla società conferitaria – sembra contraddire la risoluzione 446 del 18 novembre 2008, riguardante un’operazione di conferimento in una Sas. In tale sede l’amministrazione – pur ritenendo elusiva l’operazione - aveva riconosciuto che la stessa poteva rientrare nell’ambito applicativo dell’articolo 177, comma 2, del Tuir. Sarebbe quindi auspicabile una conferma.

Dovrebbe comunque restare fermo che non possono assumere la veste di conferitari gli enti diversi dalle “società”.

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