Reddito d’impresa, riallineamenti a basso appeal
Operazioni straordinarie con imposta sostitutiva sul riallineamento tra valori civilistici e fiscali a opzioni multiple. Il riallineamento o affrancamento “ordinario” è previsto dal comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir e consente, su opzione del soggetto conferitario, il riconoscimento dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali (incluso l’avviamento) iscritti in contabilità rispetto ai valori fiscali originari riconosciuti in capo al conferente. L’opzione per la sostitutiva compete alla sola società conferitaria, senza alcun effetto per l’impresa conferente. Resta ferma in capo a quest’ultima la possibilità di cedere la partecipazione ricevuta per effetto del conferimento in regime di esenzione ai sensi del comma 3 dell’articolo 176 del Tuir.
L’imposta sostitutiva va versata in tre rate annuali (30, 40 e 30%) ed è dovuta a scaglioni: 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; 14% sulla parte dei maggiori valori tra 5 e 10 milioni; 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni. In sostanza, il regime di imposta sostitutiva consente una rivalutazione volontaria dei beni mediante pagamento di un’imposta progressiva; il che rende possibile realizzare un arbitraggio tra l’imposizione nel range 12-16% e l’imposizione ordinaria, trasferendo reddito da quest’ultima verso l’imposizione sostitutiva.
Il risparmio d’imposta e la velocità dello stesso dipende dalla tempistica di recupero dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria. La velocità è lenta in caso di maggiori valori costituiti da avviamento e marchi, fiscalmente ammortizzabili in un arco temporale minimo di 18 esercizi. Inoltre, la convenienza del regime sostitutivo si riduce quanto più elevato è il valore da affrancare in quanto oltre i 10 milioni la sostitutiva tende verso l’aliquota marginale del 16%. In termini di convenienza va, altresì, tenuto conto del fatto che, dal periodo di imposta 2017, si è ridotta l’aliquota Ires dal 27,5 al 24% riducendo il possibile arbitraggio.
Il riallineamento dei valori civili e fiscali produce effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale si considera effettuata l’opzione, e non a decorrere dal periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione in cui è esercitata l’opzione. Pertanto, se l’operazione è effettuata nel 2017, il riconoscimento fiscale decorre dal 2018. L’affrancamento dei maggiori valori ha efficacia generale ai fini delle imposte sui redditi, e non solo agli effetti delle quote di ammortamento; rileva, quindi, a tutti gli effetti (ad esempio, per il calcolo del plafond delle spese di manutenzione).
Si è posto il problema di individuare quale sia l’ammontare dei maggiori valori su cui la società conferitaria può eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva. Ciò in quanto l’opzione (e la decorrenza) per il riconoscimento fiscale di detti valori avviene nel periodo successivo a quello in cui l’operazione è eseguita o addirittura nel secondo periodo successivo. Nel frattempo la società conferitaria esegue ammortamenti sia fiscali (sul minor valore), sia civili (sul maggior valore) che riducono l’ammontare dei plusvalori rispetto al dato originario.
Al riguardo, ciò che assume rilievo sono le differenze «residue» tra il valore d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto conferente. Il termine «residue» e il richiamo all’«iscrizione in bilancio» sta a significare che il dato da considerare è quello al netto degli ammortamenti che medio tempore sono stati eseguiti. Per effetto del richiamo all’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, effettuato negli articoli 172 e 173, il regime di imposizione sostitutiva si applica anche in caso di fusioni e scissioni.
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