Imposte

Regime per cassa, determinazione dell’imponibile a ostacoli per le agenzie di viaggio

di Nicola Forte

Dal 1° gennaio 2017 le imprese minori devono determinare il reddito di impresa in base al nuovo principio di cassa previsto dall’articolo 66 del Tuir (modificato dalla legge di Bilancio del 2017).

L’applicazione di uno dei regimi speciali Iva può dare luogo a numerosi problemi per gli operatori. Non sarà sempre agevole determinare l’ammontare dei ricavi al netto dell’Iva. Ciò in quanto le fatture emesse non recano la distinta indicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre la base imponibile potrebbe essere determinata per “masse” con il metodo «base da base».

L’articolo 74-ter del Dpr 633/1972 disciplina le modalità di liquidazione dell’Iva delle agenzie di viaggio. Si applica, come ricordato, il metodo «base da base». In questo caso l’imposta è pari alla differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e l’ammontare complessivo dei costi da questi sostenuti per l’acquisizione da terzi di beni e servizi effettuati a diretto vantaggio dei viaggiatori (trasporto, alloggio, vitto, eccetera) al lordo della relativa imposta. Ne consegue ulteriormente che l’Iva relativa ai costi sostenuti a diretto vantaggio dei clienti è indetraibile secondo le regole ordinarie. In tale ipotesi l’Iva dovrà essere considerata direttamente in aumento dell’imponibile e costituirà la spesa complessiva deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Le maggiori difficoltà riguardano i criteri di determinazione dei ricavi e le relative registrazioni contabili. L’operazione in sé non è difficoltosa, ma in base al testo novellato dell’articolo 66 del Tuir, è necessario prendere in considerazione esclusivamente i ricavi incassati. Invece la liquidazione dell’Iva è effettuata per “masse” cioè avendo riguardo a tutte le operazioni attive il cui tributo è esigibile. Pertanto, se una parte dei ricavi non saranno stati incassati, il problema sarà rappresentato da come suddividere l’importo imponibile (i ricavi) tra le fatture incassate e quelle ancora non riscosse.

Si consideri, per semplicità, il caso in cui tutte le fatture emesse siano state incassate. Le agenzie di viaggio sono obbligate ad emettere le fatture senza la distinta indicazione dell’imposta. Al fine di determinare il corretto importo dei ricavi sarà sufficiente considerare in diminuzione dal “fatturato” complessivo l’Iva determinata con il metodo «base da base».
I problemi maggiori sorgono allorquando l’agenzia di viaggio non ha incassato tutte le fatture. Riprendendo l’esempio precedente si consideri il caso in cui il “fatturato” complessivo di 4mila euro sia stato realizzato con l’emissione di due fatture, la prima, incassata, pari a 3mila euro e la seconda non incassata, pari a 1.000 euro.

La prima soluzione potrebbe consistere nell’effettuazione della liquidazione separata dell’Iva delle fatture incassate rispetto quelle non incassate. Tuttavia questo modo di procedere non sembra praticabile, non solo per le evidenti difficoltà operative, ma anche perché potrebbe alterare il risultato finale della liquidazione. La liquidazione del tributo deve correttamente prendere in considerazione la massa “indistinta” delle operazioni.

L’unica soluzione che può essere ragionevolmente gestita senza eccessive complicazioni, consiste nel ripartire l’Iva determinata in sede di liquidazione, tra le fatture incassate e non incassate, sulla base di un rapporto proporzionale. Nell’esempio le fatture incassate rappresentano il 75% del fatturato complessivo. Conseguentemente l’Iva che dovrà essere considerata in diminuzione dell’importo di 3mila euro (importo del ricavo comprensivo dell’Iva) ammonta al 75% dell’Iva liquidata. Tale importo dovrà essere considerato in diretta diminuzione dei ricavi. La soluzione dovrà essere confermata dall’agenzia delle Entrate.

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