Imposte

Reverse, l’ufficio decide sugli errori

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

La circolare 16/E dell’11 maggio contiene importanti indicazioni operative, ma lascia ancora in sospeso alcune questioni in tema di violazioni al reverse charge. Vediamole nel dettaglio, ricordando che le nuove norme, in vigore dal 1° gennaio 2016:
• si applicano a tutti i casi d’inversione contabile (interna e non);
• valgono anche per il passato (favor rei).

L’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997 riguarda le violazioni del cessionario/committente per un’operazione in reverse. Se non si applica l’inversione, scatta la sanzione da 500 a 20mila euro, ma solo se l’operazione risulta dalla contabilità, altrimenti la pena è misurata sull’imponibile (dal 5 al 10%, minimo mille euro).

Se l’imposta (non applicata) è detraibile, ci sono solo le sanzioni appena indicate, oltre a quella per inesatta dichiarazione. Se invece l’omissione è sostanziale (Iva in tutto o in parte indetraibile), sono dovute anche le sanzioni per infedele dichiarazione e indebita detrazione.

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Il reverse senza fattura
Quando il fornitore non emette fattura o la emette irregolarmente per un’operazione in reverse charge, si può regolarizzare in base all’ultimo periodo del comma 9-bis. In assenza di regolarizzazione, la circolare precisa che sono applicabili le sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione (ricorrendone i presupposti) e quella proporzionale per le operazioni non risultanti dalla contabilità. Non è richiamata la sanzione fissa (da 500 euro a 20mila). Il che non convince, visto che l’operazione può risultare dalla contabilità anche in assenza di fattura, purché sulla base di elementi che conferiscano certezza alla registrazione.

Il termine per regolarizzare è il trentesimo giorno successivo allo scadere del quarto mese dalla data d’effettuazione dell’operazione, se la fattura non è stata emessa (o inviata). La circolare non specifica se, per la fattura emessa, ma irregolare, si tratti del trentesimo giorno successivo a quello d’effettuazione dell’operazione o di registrazione della fattura, come dispone il comma 8 dello stesso articolo 6, Dlgs 471/1997.

In via generale, la circolare precisa che le parti possono sempre regolarizzare l’operazione per evitare le sanzioni, senza tuttavia specificare le regole. La procedura del comma 9-bis –che consiste nell’informare le Entrate e assolvere l’imposta in inversione contabile – pare applicabile anche se si riceve fattura con Iva per un’operazione in reverse (ipotesi del comma 9-bis1), astenendosi dal detrarre l’imposta indicata nella fattura irregolare.

La regolarizzazione del comma 9-bis, in ogni caso, non sostituisce la procedura “speciale” dell’articolo 46, comma 5, Dl 331/1993 per le operazioni intracomunitarie, che continua ad applicarsi con termini e modalità diverse. La circolare non lo dice, ma sembrerebbe che le sanzioni del comma 9-bis scattino una volta decorsi i – più brevi – termini speciali (questione discutibile).

La fattura con Iva
Se è erroneamente emessa fattura con Iva per un’operazione in reverse, il diritto alla detrazione è salvo, a condizione che il tributo sia stato assolto. Chi ha ricevuto la fattura sconta la sanzione da 250 a 10mila euro, con la solidarietà del fornitore (articolo 6, comma 9-bis1). L’Iva si considera assolta ed è detraibile se la fattura è stata registrata ed è confluita nella liquidazione dell’emittente. È un passo avanti rispetto al passato quando la sanzione ridotta (3% dell’imposta) era applicabile solo se l’Iva era stata liquidata e versata (se c’è consapevolezza dell’intento fraudolento o evasivo della controparte, però, scatta la sanzione piena dal 90 al 180% dell’imposta). La violazione si realizza con la liquidazione e con riferimento a ogni fornitore e non per singola fattura ricevuta.

In caso di operazioni fatturate in reverse anziché con Iva esposta, sono previste dal comma 9-bis2 regole simmetriche e stessa sanzione, a carico però del fornitore e con la solidarietà del cessionario/committente che abbia assolto l’Iva in inversione contabile.

Se il fornitore non emette fattura o la emette senz’Iva o il destinatario non applica, irregolarmente, il reverse charge, si esce dall’ambito dell’articolo 6, comma 9-bis2 e le sanzioni sono quelle “piene” previste dal comma 1 (per il fornitore) e dal comma 8 (per il cessionario/committente che non regolarizza).

Ampia, comunque, è la discrezionalità degli uffici con riguardo alla scusabilità dell’errore nella qualificazione dell’operazione. La sanzione ridotta, infatti, opera solo se l’operazione è astrattamente riconducibile al reverse charge, e non, invece, se si tratta di ipotesi «palesemente estranee» al regime (con presumibili discussioni sul punto).

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