Riciclaggio, illeciti formali con «multe» più alte
L’analisi degli aspetti sanzionatori dello schema di decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio Ue sottoposta al parere delle commissioni parlamentari (che da lunedì prossimo partono con le audizioni) desta molteplici preoccupazioni per gli operatori del settore, non solo per gli intermediari ma anche per i professionisti da considerare comunque soggetti obbligati.
Il quadro sanzionatorio
Infatti mentre giustamente le fattispecie penali sono state limitate alle ipotesi di frode e di pericolosità sociale con un consistente aumento delle pene, così come previsto anche dal legislatore comunitario, le sanzioni amministrative sono decisamente aumentate e potranno essere contestate anche per mere violazioni formali anche non dolose. In assenza dell’elemento psicologico del dolo, infatti, prima della recente depenalizzazione tali piccole violazioni venivano archiviate. Attualmente il problema è da rinvenire proprio nel nuovo assetto sanzionatorio amministrativo (articolo 67, ultimo comma, dello schema di decreto correttivo) che prevede espressamente tra i criteri che debbono presiedere all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche quelli in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni (articoli 8 e 8-bis della legge 689/1981).
Il «cumulo»
Per le sanzioni amministrative previste dalla nuova normativa antiriciclaggio pertanto l’applicazione del regime del cumulo giuridico, regime più favorevole ai soggetti obbligati (applicazione della pena più grave aumentata del triplo), non sarà generalmente più applicabile. La regola generale sarà infatti quella del cumulo materiale delle sanzioni, ossia dell’effettiva sommatoria delle sanzioni previste per le singole violazioni. L’applicazione di tale regime determinerà chiaramente un consistente aggravio del carico sanzionatorio anche a fronte di condotte prive di una effettiva portata lesiva.
Vi sono nello schema di decreto alcune ipotesi che temperano parzialmente il rigore di tale previsione. L’articolo 58, comma 3, infatti, prevede che «ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave».
Dall’interpretazione letterale della norma però sembrerebbe doversi dedurre che nei casi di plurime violazioni degli obblighi di identificazione del cliente o di conservazione dei dati che non si traducono in un’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (perché comunque il cliente o l’operazione non destano alcun allarme sotto il profilo del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo), si dovrebbe far luogo al cumulo materiale con conseguente irragionevole moltiplicarsi degli importi delle sanzioni. Rispetto, invece, a condotte paradossalmente più gravi come quelle capaci di sfociare nella violazione dell’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta, si dovrebbe applicare il regime più favorevole del cumulo giuridico speciale previsto dalla nuova bozza, ossia solo la sanzione prevista per la violazione più grave.
Il principio di proporzionalità
Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento correttivo in sede di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari finalizzato a escludere un’applicazione generalizzata nella materia sanzionatoria antiriciclaggio del cumulo materiale, al fine di scongiurare il rischio di pervenire a esiti sanzionatori non conformi a quanto previsto dalla legge di delegazione europea e ai principi contenuti nella IV direttiva in particolare in ordine alla violazione di obblighi meramente formali privi di una effettiva portata lesiva. Infatti si assisterebbe a una palese violazione del principio comunitario di proporzionalità (peraltro contenuto espressamente anche nella legge di delegazione europea) con una moltiplicazione delle contestazioni amministrative che non andrebbero a colpire solo le grandi banche e le assicurazioni, ma anche tutta la filiera degli intermediari fino ai singoli professionisti, senza nessuna esclusione.
Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio trasmesso alle Camere
La relazione allo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio