Controlli e liti

Rimborsi Iva, la strada dello Statuto del contribuente per i costi da fideiussione

di Andrea Taglioni

Nell’attuale sistema tributario vi sono delle disposizioni, come ad esempio, la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta, anche a seguito delle sentenze che comportano la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzione dei tributi, la sospensione dell’atto impugnato, la sospensione dell’esecutività delle sentenze, che richiedono al contribuente di sopportare i costi relativi alle garanzie volte alla tutela degli interessi erariali.

L’introduzione prevista dal disegno di legge europea, di un indennizzo forfettario dello 0,15% dei costi sostenuti dai contribuenti che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell’Iva, impone un coordinamento sistematico.
Vero è, che la mitigazione dell’onere economico, derivante dall’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, esiste già nel nostro ordinamento tributario ed è contenuta nello statuto del contribuente.

Infatti, l’articolo 8, stabilisce che l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a rimborsare il costo che il contribuente ha dovuto sostenere per il rilascio della garanzia.
Tuttavia, il rimborso del costo sostenuto a seguito del rilascio della fideiussione pone diverse problematiche applicative; quella relativa all’immediata applicabilità o meno della disposizione, nonostante l’assenza delle norme attuative; quello relativa all’organo giurisdizionale competente a dirimere l’eventuale controversia; quello inerente all’esatta individuazione delle fattispecie che legittima il rimborso del costo; infine, quello relativo alle modalità operative da attuare nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non provveda di propria iniziativa al rimborso.

La forma di garanzia più conosciuta riguarda quella concessa in occasione della richiesta di rimborso delle somme eccedenti ai fini Iva. Ma l’obbligo di rilasciare la fideiussione è stato esteso man mano e varia in relazione delle finalità per cui tale garanzia viene richiesta.

Ciò in quanto, il secondo periodo del comma 4, dell’articolo 8, dello statuto del contribuente , sembrerebbe subordinare tale rimborso unicamente nell’ipotesi in cui vi sia stata un’attività accertativa da parte dell’ufficio, le cui risultanze riscontrino che nessuna imposta era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

In questo modo si rischierebbe però di escludere il rimborso in tutte quelle ipotesi in relazione alle quali la garanzia non è la diretta conseguenza dell’accertamento del tributo, come ad esempio quando l’obbligazione tributaria è già stata concordata e determinata, ovvero, la garanzia è stata rilasciata per agevolare il rimborso di un credito che il contribuente vanta nei confronti della stessa Amministrazione Finanziaria.

Questo significherebbe che il costo della fideiussione rimarrebbe, nella maggior parte delle ipotesi, in capo al contribuente. Molte di queste perplessità sono state risolte in senso favorevole al contribuente ( Ctp di Bergamo, sentenza 133, depositata il 1° marzo 2017 ).

Considerato ciò, non dovrebbero emergere particolari problemi laddove l’Amministrazione Finanziaria provvedesse, di propria iniziativa al rimborso. Viceversa, qualora sia il contribuente a richiedere il rimborso, a seguito dell’inerzia dell’amministrazione finanziaria, potrebbero sorgere dei dubbi in relazione alle modalità operative con cui attivare la procedura di rimborso, nonché, per l’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a dirimere la controversia.

A questo proposito, con la sentenza 14024/2009, la Corte di cassazione, nel riconoscere, seppur implicitamente, la competenza della giurisdizione tributaria, ha affermato che il rimborso spetta per gli oneri sostenuti anche in periodi d’imposta precedenti, purché riferiti a procedure ancora in essere all’entrata in vigore dello Statuto.

È evidente che l’introduzione di un indennizzo forfettario mal si concilia con una norma dello stesso rango che già prevede l’integrale rimborso dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia fideiussoria. A meno che, lo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia non rappresenta un’ulteriore indennizzo a favore del contribuente.

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