Riserve di bilancio da targare in base alla formazione
Nella nozione di utili “provenienti” rientrano sia i dividendi direttamente corrisposti da soggetti black list, sia gli utili indirettamente provenienti da soggetti black list, cioè corrisposti da soggetti localizzati in Stati non black list (ad esempio, holding estere europee) ma alimentati da utili di soggetti black list. In quest’ultimo caso, al fine di evitare contestazioni, è opportuno “targare” le riserve delle holding estere formate con utili provenienti dalle società localizzate nei diversi Stati, così da individuare in modo inequivoco la relativa provenienza e scegliere di volta in volta, liberamente, quale utile distribuire (circolare 51/E/2010).
Non tutti i dividendi indirettamente provenienti da soggetti black list sono però ricompresi nella nozione di utili “provenienti”. Dal periodo d’imposta 2015, sono tali solo quelli corrisposti da soggetti intermedi controllati (anche di fatto), poiché soltanto in queste ipotesi «il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come dominus dell’investimento partecipativo nella società di black list» (relazione al decreto Internazionalizzazione). Fino al periodo d’imposta 2014, invece, la norma non prevedeva alcun vincolo legato alla percentuale di possesso nel soggetto intermedio; tuttavia, non essendo mutata la ratio della previsione sugli utili “provenienti”, è legittimo chiedersi se la nuova formulazione vigente dal 2015 possa fornire un canone interpretativo da applicare anche alle precedenti distribuzioni.
La tassazione integrale dei dividendi provenienti da Stati black list può, comunque, essere evitata, se il contribuente dimostra la sussistenza della circostanza esimente prevista dalla norma e, cioè, «che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi» in Stati a fiscalità privilegiata (articoli 47, 89 e 87 del Tuir). L’esimente è dimostrata (si veda l’articolo 5 del Dm 429/2001 e la circolare 51/E/2010) :
se più del 75% dei redditi sono prodotti e assoggettati a tassazione ordinaria in Stati non a fiscalità privilegiata, ad esempio per il tramite di stabili organizzazioni o immobili ivi situati;
o se gli utili scontano complessivamente una tassazione effettiva congrua.
Fino al periodo d’imposta 2014 non esisteva una definizione di tassazione “congrua”, ed era giudicata tale quella sostanzialmente in linea con la domestica (circolare 51/E/2010). Tale nozione è stata poi “oggettivizzata” dai successivi interventi normativi e ciò può riverberare effetti pro contribuente sulle distribuzioni effettuate post 2015 ed aventi ad oggetto utili maturati in periodi d’imposta precedenti.
Importante è poi l’aspetto temporale. L’esimente risulta integrata se l’effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata è stato ottenuto «sin dall’inizio del periodo di possesso». Ne consegue che sono escluse dalla penalizzazione riservata agli utili “provenienti”, le eventuali riserve di utili presenti nel bilancio della società estera formate ante acquisizione, circostanza tutt’altro che insolita nel caso di acquisizioni di gruppi multinazionali esteri. In tali casi, è opportuno “targare” tempestivamente le riserve.