Imposte

Ritenute all’ex forfettario, niente sanzioni al sostituto senza colpa

Le Entrate (interpello 245) precisano che la responsabilità è esclusa se la perdita dei requisiti non era verificabile

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di Alessandra Caputo

Le sanzioni per la mancata applicazione della ritenuta d’acconto su compensi pagati ad un contribuente forfettario, risultato poi privo dei requisiti per applicare il regime, non è dovuta dal sostituto di imposta che dimostra di non aver avuto colpa. Lo precisa la risposta a interpello 245/2023 delle Entrate.

L’istanza veniva presentata da un contribuente che nel 2021 e 2022 aveva ricevuto delle prestazioni da un contribuente forfettario che, in virtù di questo regime, aveva emesso fatture senza applicazione di Iva e di ritenuta. Nel mese di novembre 2022, il contribuente si accorgeva di non avere i requisiti per applicare il regime forfettario già dall’anno 2021 e, per tale ragione, trasmetteva all’istante documenti rettificativi delle operazioni poste in essere. In particolare, per i compensi fatturati nel 2021 e corrisposti nel medesimo anno, il contribuente emetteva, nel 2022, una nota di variazione in aumento per l’Iva (ex articolo 26 comma 1, del Dpr 633/1972); per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 e corrisposti nel 2022, emetteva note di credito a storno delle fatture in questione ed emetteva fatture in regime ordinario (con esposizione di Iva e ritenuta d’acconto).

L’istante, in qualità di sostituto di imposta, chiedeva quale comportamento operare con riferimento alle ritenute di acconto.

L’agenzia delle Entrate, nella risposta, ricorda che è possibile rimediare all’indebita fruizione del regime forfettario emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento al fine di integrare le fatture originarie con l’Iva di rivalsa (da versare all’erario) e di indicare la ritenuta d’acconto; in alternativa, è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie ed emettere nuove fatture con addebito dell’Iva di rivalsa (da versare all’erario) e indicazione della ritenuta d’acconto.

In merito alle ritenute d’acconto, l’agenzia delle Entrate riteneva non dovuto il versamento a condizione che, nel frattempo, il collaboratore/sostituito avesse correttamente proceduto alla dichiarazione dei compensi e al pagamento delle relative imposte. Nel caso dell’interpello, in particolare, non era dovuta alcuna ritenuta sui compensi del 2021 in quanto già confluiti (e tassati) nel modello di dichiarazione nel 2022 (relativo al 2021).

Con riferimento ai compensi il cui pagamento era avvenuto nel 2022, quindi non ancora confluiti in dichiarazione al momento della emissione dei documenti rettificativi, l’Agenzia riteneva dovuto il versamento delle stesse e il rilascio della certificazione unica.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni per il tardivo versamento delle ritenute, l’Agenzia riteneva, tuttavia, applicabile in capo al sostituto l’articolo 6 del Dlgs 472/1997 il quale esclude la responsabilità quando l’errore non è determinato da colpa. In sostanza, se il sostituto dimostra che, osservando le normali norme di diligenza, non avrebbe potuto verificare l’assenza dei requisiti in capo al contribuente, può ritenersi non responsabile delle violazioni e, quindi, esonerato dal versamento delle sanzioni che, invece, sono a carico del sostituito.

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