Imposte

Rivalutazione dei beni d’impresa: la chance dei mezzi aziendali per i piccoli

Anche i soggetti in contabilità semplificata possono sfruttare la possibilità introdotta dal Dl Agosto

di Stefano Vignoli

L’aliquota del 3% dell’imposta sostitutiva (di Ires, Irpef e Irap) unita all’esteso ambito soggettivo (tutti i percettori di reddito di impresa ad eccezione delle società che adottano i principi contabili internazionali) costituiscono le premesse del successo della rivalutazione 2020 introdotta dall’articolo 110 del Dl 104/2020.

I destinatari della norma possono essere anche soggetti di piccola dimensione in contabilità semplificata (tra cui i contribuenti minimi, ma non i forfettari): è proprio in questi casi che l’agevolazione manifesta appieno i vantaggi fiscali (non è dovuta l’imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento della riserva) e contributivi (i maggiori ammortamenti permettono, nella generalità dei casi, di ridurre indirettamente il carico contributivo).

La norma non richiede inoltre la redazione di perizie di stima per attestare i maggiori valori che, quantomeno per i beni con elevata commerciabilità, potranno essere giustificati da listini ed offerte di commercianti dell’usato.

Tra i beni dotati di elevata commercialità, presenti con elevata frequenza nei registri cespiti anche dei piccoli contribuenti, vi sono senz’altro gli automezzi per i quali il valore potrà essere reperito dai listini dell’usato (Quattroruote, Eurotax) o, ancor meglio, attraverso quotazioni personalizzate da operatori del settore che tengano conto delle condizioni del veicolo. La congruità del valore potrebbe essere giustificata da consultazioni online di siti degli operatori dell’usato che, inserendo le caratteristiche del veicolo (tra cui i Km percorsi), offrono gratuitamente quotazioni personalizzate.

Si tratta di una possibilità certo poco utilizzata, ma che - a certe condizioni - potrebbe valere la pena di esplorare.

Se l’individuazione del valore dei veicoli può rilevarsi agevole, l’analisi sull’opportunità di procedere alla rivalutazione deve considerare due aspetti di particolare rilevanza per tali beni:

• la rilevanza fiscale dei maggiori valori ai fini delle plus/minusvalenze viene meno in caso di cessione (ovvero assegnazione ai soci, o destinazione a finalità estranee, consumo personale e familiare) del bene prima del 2024;

• anche per i beni a deducibilità limitata il maggior valore attribuito è integralmente imponibile (ciò secondo un opinabile, quanto ripetuto orientamento dell’agenzia delle Entrate: circolari 14/E/2017, 13/E/2014 e 18/E/2006).

Quest’ultimo punto è di particolare rilevanza se si considera la variegata casistica di deducibilità dell’ammortamento degli automezzi che ricordiamo essere (articolo 164 del Tuir):

• pienamente deducibile (salvo eccezioni) per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti a uso pubblico e per i “veicoli ad uso speciale” immatricolati nella categoria N quali gli autocarri;

• limitata al 70% (senza limiti di importo massimo) per i veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta;

• ridotta all’80% - da calcolarsi su un costo di acquisto non superiore a 25.822,84 euro - per gli autoveicoli acquistati da agenti di commercio;

• ridotta al 20% - nei limiti del costo complessivo pari a 18.075,99 euro - negli altri casi di autoveicoli aziendali.

Così, in ipotesi di veicolo acquistato per 25.000 euro, interamente ammortizzato, con un valore di 10.000 euro, l’imposta sostitutiva dovuta è sempre pari a 300 ma la deducibilità degli ammortamenti varia se trattasi di autocarri (10.000), auto in uso promiscuo (7.000), auto aziendale (2.000) e auto dell’agente (8.000).


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