Imposte

Riallineamento con imposta al 3%: chance anche per i soggetti Ias/Ifrs

A differenza della rivalutazione dei beni, l’opzione non è riservata alle imprese che adottano i principi Oic

di Giacomo Albano

Chance riallineamento con imposta sostitutiva al 3% per tutte le imprese, indipendentemente dai princìpi contabili adottati. In aggiunta alla rivalutazione dei beni d’impresa, l’articolo 110 del Dl 104 (decreto Agosto) introduce, al comma 8, un’interessante opportunità per adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019 (cosiddetto riallineamento).

A differenza della rivalutazione, riservata ai soli soggetti Oic, possono optare per il riallineamento anche i soggetti Ias/Ifrs. Possono essere riallineati i maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 riferibili agli stessi beni suscettibili di rivalutazione, incluse le partecipazioni immobilizzate. Per i soggetti Ias possono essere oggetto di riallineamento tutte le partecipazioni immobilizzate ai fini fiscali (ovvero diverse da quelle detenute per la negoziazione ex articolo 85, comma 3-bis del Tuir), anche se non di controllo o collegamento.

I casi e i vantaggi
Il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 risultino superiori ai valori fiscalmente riconosciuti; ciò può verificarsi, tipicamente, a seguito di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda o di partecipazioni) nell’ambito delle quali sono emersi maggiori valori contabili fiscalmente non riconosciuti e non affrancati.

Altra ipotesi che può aver dato luogo a disallineamenti è la precedente legge di rivalutazione (articolo 15 del Dl 185/2008), qualora la stessa sia stata effettuata con rilevanza solo civilistica.

Con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% è quindi possibile ottenere immediatamente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori già iscritti in bilancio e dedurre fiscalmente gli ammortamenti relativi a tali beni, eliminando i disallineamenti esistenti. I beni devono essere presenti anche nel bilancio 2020 e il valore affrancabile è quello residuo al termine del periodo d’imposta 2020, al netto degli ammortamenti dell’esercizio.

La disciplina del riallineamento, a differenza della rivalutazione, comporta il riconoscimento fiscale di valori già espressi in bilancio e pertanto non comporta incrementi del patrimonio netto. È tuttavia richiesto che l’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto della sostitutiva, sia accantonato a un’apposita riserva in sospensione d’imposta, che può essere affrancata attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10 per cento. In caso di incapienza nelle riserve è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale.

La riserva in sospensione va formata in sede di approvazione del bilancio 2020. Tuttavia - come chiarito nelle circolari 13/E/2014, 18/E/2006 e 14/E/2017 - se il pagamento dell’imposta sostitutiva avviene dopo l’approvazione del bilancio, è possibile fruire del riallineamento anche se non viene stanziata l’apposita riserva nel bilancio 2020. In tale ipotesi la riserva dovrà essere iscritta nel bilancio 2021 e, inoltre, la riserva da vincolare deve essere già presente nel bilancio 2020.

Un interessante effetto indiretto del riallineamento riguarda l’eliminazione del fondo imposte differite precedentemente iscritto a fronte del disallineamento. Con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% la società elimina il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento (voce 20 del conto economico) e iscrive un costo per l’imposta sostitutiva alla medesima voce 20, in contropartita alla rilevazione di un debito tributario (Oic 25). Pertanto, a fronte del costo dell’imposta sostitutiva del 3% la società rileva un beneficio derivante dall’eliminazione del fondo, pari al 27,9% (aliquota Ires e Irap).


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