Controlli e liti

Scissioni con assegnazione non elusive. Semaforo rosso per le strutture tortuose

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di Alessandro Germani

Scissioni, fusioni e costituzione di holding. In tema di abuso del diritto in base all’articolo 10-bis della legge 212/2000, relativamente alle operazioni straordinarie la produzione di risposte a interpelli è assai utile per comprendere il punto di vista dell’agenzia delle Entrate. Vale la pena di soffermarsi sulle pronunce più recenti, raggruppandole per filoni. Fermo restando che l’agenzia promuove le operazioni lineari.

Quanto alle scissioni, risulta ormai assodata la loro sostanziale liceità nelle varie forme e modalità, sulla falsariga delle risposte date nel 2018. In questo senso le scissioni che comportano assegnazione di beni non sono considerate elusive e beneficiano della neutralità (articolo 173 del Tuir). Così si è espressa la risposta 2 del 9 gennaio , relativa ad una scissione parziale proporzionale con cui la scissa ha attribuito alla beneficiaria, controllante al 100% della scissa, un asset. Poiché ambedue le società redigono il bilancio secondo i principi internazionali, è interessante anche la riconferma della neutralità per questi soggetti. Stessa conclusione nella risposta 53 del 13 febbraio , in presenza di una duplice scissione parziale proporzionale, finalizzata a scorporare da due scisse le partecipazioni nelle controllate esercenti attività agricola, concentrandole in una nuova subholding.

Nella risposta 13 del 29 gennaio , l’agenzia ha ribadito un’apertura che era stata già data con la risoluzione 97/E/17 , chiarendo che non è abusivo:

un trasferimento di azienda o di ramo di azienda che può avvenire sia in modo diretto (cessione d’azienda/ramo d’azienda) sia in modo indiretto (cessione della partecipazione di un soggetto societario “contenente” l’azienda);

preceduto da una scissione volta a individuare l’azienda/ramo d’azienda destinata ad essere ceduta.

Il valore di questa pronuncia è lo sdoganamento del caso in cui la cessione delle partecipazioni riguardi società il cui patrimonio è rappresentato da immobili, rispetto al caso classico dei beni qualificabili come azienda. Infine, è stata ribadita la liceità delle scissioni non proporzionali, con la risposta 87 del 28 marzo e con la 106 dell’11 aprile , in tema di prosecuzione separata dell’attività.

Abbandonando le scissioni, una pronuncia di rilievo riguarda le fusioni ed è contenuta nella risposta 11 del 28 gennaio . Rispetto al timore del contribuente che, in relazione ad una fusione transfrontaliera, l’operazione potesse considerarsi elusiva in quanto avente finalità liquidatorie, dal momento che all’estero, a seguito della fusione, non restava nemmeno una stabile organizzazione dell’incorporante residente, l’agenzia non ha sollevato obiezioni. A riprova del fatto che, come ormai assodato in base alla relazione illustrativa al Dlgs 128/2015, è fiscalmente lecita la fusione con finalità liquidatorie.

E veniamo ad operazioni più complesse. Nella risposta 138 del 13 maggio l’agenzia ha dato il via libera alla costituzione da parte di persone fisiche di una holding, attraverso il regime del realizzo controllato (articolo 177 comma 2 del Tuir). La holding viene a detenere integralmente un’operativa che è anche conferitaria (articolo 176 Tuir) di un’azienda di produzione di società che prima affittava l’azienda; la conferente riceve in cambio il 20% dell’operativa che cede poi alla holding beneficiando della Pex.

L’agenzia valorizza le motivazioni finanziarie, ma avverte che l’eventuale fusione tra la holding e l’operativa evidenzierebbe una volontà di acquisire direttamente l’azienda, sfruttando un percorso tortuoso. Lo stesso semaforo rosso era contenuto nella risposta 30 dell’8 ottobre 2018 , dove si stigmatizzava la presenza di un numero superfluo di operazioni date da un conferimento, in base all’articolo 177 del Tuir, seguito da un’immediata scissione parziale non proporzionale.

Anche la risposta 148 del 20 maggio 2019 conferma la liceità di due scambi di partecipazioni, in base all’articolo 177 comma 2 del Tuir, inframezzati da una scissione totale. Viene valorizzata la finalità genuina di riduzione della catena partecipativa, confermata dal fatto che la soluzione alternativa beneficerebbe comunque della neutralità fiscale.

I casi risolti

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