Scomputo ridotto per le passività 2017-2019 dei semplificati
La nuova disciplina delle perdite delle imprese commerciali si applica dal 2018 ma è stata prevista una riduzione dell’importo dei redditi compensabili nei primi anni con le perdite prodotte in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 66 del Tuir.
L’utilizzo limitato delle perdite riguarda innanzitutto quelle realizzate nel 2018 e nel 2019, che sono deducibili entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80%, che opererà soltanto per i redditi maturati a decorrere dal 2021.
Nelle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – modificate dal provvedimento direttoriale 184656/2019 – è stato chiarito che le perdite riportate dai periodi d’imposta precedenti possono essere scomputate applicando la percentuale stabilita per il periodo transitorio al reddito dell’anno oggetto di dichiarazione determinato al netto della perdita dello stesso periodo derivante da un’altra attività d’impresa eventualmente esercitata.
Le perdite del 2017
È stato poi stabilito che le perdite delle imprese in contabilità semplificata dell’anno 2017, per la parte non compensata nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno, sono computate in diminuzione dei redditi conseguiti:
negli anni 2018 e 2019: in misura non superiore al 40%;
nell’anno 2020: in misura non superiore al 60 per cento.
Nella circolare 8/E/2019 è stato chiarito che le perdite 2017, non compensate con tali modalità nel triennio 2018-2020, sono utilizzabili, a partire dal 2021, senza limiti di tempo e nella misura ordinaria dell’80 per cento. Sono state in tal caso privilegiate le affermazioni della relazione illustrativa rispetto al tenore letterale della norma.
È stato poi precisato che le limitazioni previste dal regime transitorio si applicano «indipendentemente dall’eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria».
La norma non ha disciplinato la sorte delle perdite maturate dalle imprese soggette all’Irpef in contabilità ordinaria anteriormente al 2018. Nella citata circolare 8/E è stato affermato che a tali perdite si applica, in assenza di un regime transitorio, la nuova regola di riporto: ciò per ragioni di ordine logico-sistematico e per evitare «la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell’articolo 8 ante e post modifica». Possono essere, quindi, riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al 2018.
Le perdite «iniziali»
Le perdite realizzate dai soggetti in contabilità semplificata nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione e nell’esercizio di una «nuova attività produttiva» restano utilizzabili senza limiti di tempo e in misura piena.
L’Agenzia ha chiarito, nella circolare 25/E/2012, che non è stabilito alcun ordine di priorità nell’utilizzo delle perdite maturate nei primi tre anni o successivamente e che il contribuente è perciò libero di scegliere quali utilizzare per prime.
Nelle istruzioni del prospetto delle «perdite d’impresa non compensate nell’anno», contenuto nel quadro RS della dichiarazione dei redditi 2019, è stato precisato che se le perdite dei primi tre anni sono prodotte negli anni 2018 e 2019 si applica la regola dell’utilizzo in misura piena a scomputo dei redditi dei periodi d’imposta successivi. Tale possibilità è stata, invece, esclusa per le perdite prodotte nel 2017.