Segnalazioni escluse dalla sanatoria Pvc
Definizione dei Pvc (articolo 1 del Dl 119/2018) ammessa anche per le violazioni determinanti un minore credito (Iva) rispetto a quello originariamente dichiarato. Invece la definizione non è ammessa per delle semplici segnalazioni. È il contenuto della risposta 112/2019 delle Entrate.
Il primo problema riguarda la constatazione di violazioni relative alla fatturazione di operazioni non imponibili Iva (articolo 8, primo comma, lettera c), del Dpr 633/1972) oltre il limite dell’ammontare comunicato dall’esportatore abituale. Ciò origina la violazione di cui all’articolo 7, comma 3, del Dlgs 471/1997, ma anche la violazione dell’infedele dichiarazione Iva (articolo 5, comma 4, del Dlgs 471/1997).
Nel caso di specie il contribuente aveva presentato la dichiarazione (relativa all’anno solare 2017) riportando un credito, maggiore di quello effettivo. In sostanza, la violazione determinava l’esposizione di un maggiore credito Iva, mai utilizzato. Nella circolare n. 7/E/2019 è stato riportato che, qualora in seguito alla presentazione della dichiarazione integrativa prevista per la definizione di cui all’articolo 1 del Dl 119/2018, dovesse emergere un minore credito rispetto a quello originariamente dichiarato, il contribuente è tenuto al versamento del credito non più spettante solo se il credito è stato utilizzato. Qualora, invece, il credito non sia stato utilizzato e risulti ancora disponibile nell’ultima dichiarazione presentata, secondo la circolare n. 7/E è opportuno che il contribuente, oltre alla specifica integrativa per la definizione del Pvc, presenti anche una dichiarazione integrativa «ordinaria» da ravvedimento operoso al fine di ridurre l’entità del credito non più disponibile a seguito della definizione del Pvc. In tal caso, secondo la circolare, occorre effettuare il ravvedimento operoso ordinario “guardando” la sanzione di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/1997 (irregolare presentazione della dichiarazione).
In proposito, sulle situazioni delle dichiarazioni infedeli in presenza di minor credito aleggia la modifica del Dlgs 158/2015, che non fa più riferimento all’irrogazione della sanzione sul minore credito spettante – come in passato, e come erroneamente riporta la risposta 112/2019 – ma sulla «differenza del credito utilizzato». Dal che se ne deduce che se un credito derivante da una dichiarazione infedele non è stato utilizzato non vi è sanzione (mentre risultano sanzionate eventuali violazioni prodromiche rispetto all’infedeltà dichiarativa).
In tutto questo – poiché nel caso di specie le violazioni riguardano l’anno d’imposta 2017 – la risposta conferma che ai fini della definizione del Pvc il contribuente dovrà presentare la dichiarazione integrativa prevista dall’articolo 1 del Dl 119/2018 entro il 31 maggio 2019, rideterminando il credito spettante. Poiché la dichiarazione relativa all’anno solare 2018 deve ancora essere presentata, in quest’ultima è sufficiente indicare l’ammontare del credito corretto senza necessità di effettuare il ravvedimento operoso. Si conferma, infine, che non possono essere definite eventuali semplici segnalazioni non determinanti un quantum specifico e rimesse al vaglio del competente ufficio.
Gli approfondimenti
Le regole della definizione agevolata dei pvc (clicca qui per consultarlo)
di Dario Deotto
Tratto da Condono 24 (www.condono24.com)
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 112/2019




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