Servizi pubblici, la gara deve aprire ai privati
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Sotto la lente del tribunale amministrativo finisce il ricorso di una controllata Enel, gestore di numerosi impianti d’illuminazione pubblica installati nel territorio della Regione Lombardia, secondo cui il bando che finanzia gli «interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati» violerebbe i cardini della normativa comunitaria nella parte in cui consente la partecipazione soltanto ai Comuni lombardi e prevede quale requisito di ammissibilità dei progetti la proprietà pubblica dell’impianto ovvero l’acquisizione dello stesso attraverso l’avvio della procedura di riscatto e immissione in possesso prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando.
Bisogna premettere che il bando contestato consente anche che il beneficiario, ovvero il soggetto cui viene materialmente erogato il contributo, sia il partner privato che realizza l’intervento, che dovrà essere individuato con gara e che dovrà stipulare un contratto di rendimento energetico o prestazione energetica.
Ebbene, considerato che lo scopo del bando è quello di conseguire una effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso consentendo, contestualmente, la diffusione di servizi tecnologici integrati, come telecomunicazioni, sistemi di sicurezza, il Tar ha riconosciuto che la Regione Lombardia ha operato una indebita limitazione dell’accessibilità ai contributi, vincolandola impropriamente alla proprietà pubblica dell’impianto. Così facendo si configurerebbe un sistema di incentivi che, proprio in virtù della censurata discriminazione tra operatori pubblici e privati proprietari degli impianti, si pone in contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato.
In altri termini, rileva il Tar, la limitazione dei soggetti beneficiari ai soli Comuni non risulta ragionevole e coerente con la finalità dell’intervento. Tant’è che, come detto, il beneficiario finale del contributo può anche essere il partner privato individuato con gara pubblica e che realizzi l’intervento. Insomma, tale disposizione dimostrerebbe come nella stessa architettura del bando non vi sia una preclusione ad un finanziamento diretto del privato.