Contabilità

Sindaci, non basta la denuncia occorre sollecitare i soci o il Pm

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di Nicola Cavalluzzo e Alessandro Montinari

La Corte di cassazione, con la sentenza 21662/18, depositata il 5 settembre 2018, conferma la responsabilità dei sindaci inerti e che non hanno operato fattivamente per evitare l'illecito gestorio (si veda «Il Quotidiano del Fisco» del 6 settembre ). I sindaci devono utilizzare concretamente tutti i poteri messi a loro disposizione dalla legge per evitare la commissione, da parte degli amministratori, di atti volti a cagionare e successivamente a coprire il dissesto della società.

Nel caso particolare, ai fini dell'esonero da responsabilità, non è stato sufficiente per i sindaci aver denunciato nella relazione al bilancio lo squilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria e l'esigenza di un risanamento in quanto è stato ritenuto che ciò fosse conseguenza dell'omesso controllo (concretizzatosi anche con il parere favorevole all'approvazione) sul bilancio dell'anno precedente in cui sono stati commessi i fatti censurati agli amministratori. È stato inoltre ritenuto determinante dai giudici, ai fini della responsabilità dell'organo di vigilanza, che alla denuncia nella relazione non si fosse accompagnata la sollecitazione dei soci in assemblea o, come allora consentito, del pubblico ministero ai fini della denuncia ex articolo 2409 del Codice civile.

L'elemento della colpa rileva quindi sotto due profili: colpa nella conoscenza, allorché il sindaco non rilevi colposamente la condotta inadempiente dell'organo gestorio; e colpa nell'attivazione se, pur a conoscenza dei fatti, si omette, almeno per colpa, di esercitare prontamente ed efficacemente i suoi poteri impeditivi.

La Suprema corte sottolinea che a fronte di iniziative contra legem da parte dell'organo amministrativo di una società per azioni, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari e di utilizzare ogni loro potere di sollecitazione e denuncia, interna ed esterna alla società. Ciò sino a pretendere dagli amministratori le azioni correttive necessarie, non essendo «sufficiente limitarsi ad una blanda, inefficace critica». In mancanza essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dalla legge. Nei casi in cui risulti compromessa l'integrità del patrimonio sociale e si verifichi l'insufficienza del medesimo a soddisfarli, in particolare, la responsabilità sussiste nei confronti dei creditori sociali; il nesso causale va provato da parte attrice, secondo l'accertamento rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Il corretto adempimento dell'incarico conferito per i sindaci non si esaurisce quindi nell'espletamento delle attività specificatamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare ogni altro atto – seppur non tipizzato – necessario al diligente assolvimento dell'incarico. In tal senso rileva la segnalazione all'assemblea dei soci delle irregolarità di gestione riscontrate e persino, ove ne ricorrano gli estremi, la segnalazione al pubblico ministero allora consentita per consentirgli di formulare la richiesta ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile (Cass. 22911/2010; 252/1997) nonché, post riforma, la denunzia al tribunale.

La riforma del diritto societario ha espressamente indicato, all'articolo 2403 Codice civile, l'esigenza del controllo, da parte dei sindaci, «sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento». Ma già prima della riforma, precisano i giudici poiché i fatti si riferiscono al 1990 e 1991, i doveri di controllo imposto ai sindaci dall'articolo 2403 e successivi del Codice civile erano configurati con ampiezza ed estesi a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. Tale dovere non può limitarsi al mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma deve concretizzarsi nel potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, intervenendo attivamente per mutare condotte reputate non conformi alla legge (Cass. 2772/99 e 5287/98).

Poi con specifico riferimento a talune strutture societarie, tali controlli devono essere più intensi: come accade allorché si tratti, ad esempio, di società a ristretta base familiare o società cooperativa.

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