Società senza dipendenti, il credito non costituisce sopravvenienza attiva
L’assenza di lavoratori dipendenti nelle società dal 2015 si tramuta in un credito Irap del 10%, in virtù dell’espressa previsione della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).
La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi, dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (articolo 1, comma 21, L. 190/2014).
Il credito è fruibile per i contribuenti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 e cioè:
•le società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5 D.Lgs. 446/1997);
•le società di persone e le imprese individuali (articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997);
•le banche e gli altri enti e società finanziari (articolo 6 D.Lgs. 446/1997);
•le imprese di assicurazione (articolo 7 D.Lgs. 446/1997);
•le persone fisiche e le società semplici (e quelle a esse equiparate) esercenti arti e professioni (articolo 8 D.Lgs. 446/1997);
•alcuni soggetti del settore agricolo (articolo 9 D.Lgs. 446/1997).
La circolare dell’agenzia delle Entrate n. 6/2015 chiarisce il dubbio se tale credito debba concorrere, in tutto o in parte, alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo del soggetto che ne usufruisce. L’Agenzia ha spiegato che «il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d’imposta costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 88 del Tuir. Diversamente, il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del Tuir».
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% dell’Irap lorda ed è fruibile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione con codice tributo “3883”.
Nel modello dichiarativo dell’Irap, il credito d’imposta va indicato nel Quadro IS, “Prospetti vari”, al rigo IS90.
Circa l’assenza di lavoratori dipendenti, quale condizione principale per beneficiare del credito, era dubbio se fosse necessario che l’impresa o il professionista non avessero dipendenti durante tutto il periodo di imposta, oppure se, in presenza di lavoratori subordinati solo nel corso di una parte dell’anno, il credito spettasse in misura ragguagliata ai giorni di assenza del personale dipendente.
L’amministrazione ha precisato, sul merito della questione, che dal dato letterale risulta che il beneficio può essere attribuito solo ai soggetti «che non si avvalgano, in alcun modo, di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (tempo determinato/indeterminato)». Inoltre, non deve essere operato «alcun ragguaglio nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel corso dell’anno (anche per un periodo di tempo limitato) lavoratori alle proprie dipendenze».