Speciale dichiarazione Iva 2017/Indicazione separata per lo split payment
Le operazioni soggette a split payment e a esigibilità Iva differita vanno evidenziate all’interno della dichiarazione annuale in appositi righi.
Per evitare esborsi di imposta anticipati, rispetto all’incasso della stessa, nonché per evitare l’evasione da riscossione, perpetrata attraverso l’omissione del versamento dell’imposta incassata dal fornitore, sono state introdotte nell’ordinamento nazionale, nel corso degli anni, alcune normative speciali.
Per quanto concerne l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto, ricordando che essa si ha, in generale, al momento di effettuazione dell’operazione o, ancora, al momento di incasso o dell’emissione della fattura, se tali ultimi eventi avvengono prima del momento stesso di effettuazione dell’operazione, vi sono alcune norme che hanno disposto il differimento di tale esigibilità al momento dell’incasso del corrispettivo, anche se anteriormente è stata emessa la fattura.
Si tratta del regime Iva contenuto nell’articolo 6, comma 5, del Dpr 633 del 1972, e della norma contenuta nell’articolo 32-bis del Dl 83/2012, in vigore dal primo dicembre del medesimo anno, e noto come «regime Iva per cassa».
Mentre la prima norma, che prevede il differimento dell’esigibilità dell’imposta al momento dell’incasso del corrispettivo, è un regime applicabile in presenza, tra le altre, di cessioni di prodotti farmaceutici nonché di cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica e agli altri soggetti indicati nella norma, e riguarda la singola operazione, il regime Iva per cassa è un vero e proprio regime applicabile su opzione del contribuente e prevede, comunque, che l’imposta divenga esigibile, sempre, al momento dell’incasso o del pagamento, rispettivamente, dei corrispettivi e degli acquisti.
In sede di dichiarazione annuale, quindi, ancorché tali operazioni godano del differimento dell’esigibilità dell’imposta, esse devono concorrere al volume d’affari dell’anno in cui l’operazione stessa ha avuto effetto. Pertanto, nel quadro VE denominato «Operazioni attive e determinazione del volume d’affari», l’imponibile di tali operazioni va indicato nel rigo VE37 («Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi»). Va da se che nell’anno in cui, invece, l’imposta diviene esigibile per effetto dell’incasso del corrispettivo, l’imposta dovrà essere ricompresa nella dichiarazione annuale fra quella a debito.
Per fare ciò è necessario inserire l’imponibile e la relativa imposta nei righi dal VE1 a VE23, in corrispondenza dell’aliquota Iva applicata all’operazione e, contestualmente, indicare l’imponibile nel rigo VE39 («Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016») che viene sottratto dal volume d’affari, avendo già esso concorso a formarlo nell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.
Anche l’applicazione del regime della scissione dei pagamenti (split payment), che coinvolge le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione e che prevede il normale addebito dell’imposta ma il pagamento, da parte del cliente, dell’imponibile al fornitore e dell’imposta direttamente all’Erario, richiede l’evidenziazione dell’operazione in un particolare rigo della dichiarazione annuale Iva. Va, infatti, utilizzato il rigo VE38 («Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17-ter») che accoglie l’imponibile delle predette operazioni, rigo che è ricompreso, naturalmente, nel volume d’affari.
Le istruzioni alla dichiarazione Iva 2017