Sulla reateazione degli importi decisione all’ufficio
Un’altra questione molto delicata riguarda la possibilità di pagamento rateale delle sanzioni.
L’articolo 24 del decreto legislativo 472/97 al comma 2 prevede che l’ufficio o l’ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta.
È così lasciata alla discrezione dell’ufficio sia la concessione del piano dilazionato sia il numero di rate.
Differentemente, invece, per tutte le altre analoghe disposizioni, la rateazione ed il relativo numero di rate sono una scelta del contribuente, obbligata per l’ufficio.
Si pensi agli avvisi bonari o agli avvisi di accertamento per i quali addirittura non è necessaria una preventiva comunicazione, essendo sufficiente il pagamento nei termini della prima rata, calcolata anche autonomamente dal soggetto interessato.
Per le cartelle di pagamento, sebbene la rateazione sia subordinata ad una specifica richiesta del contribuente, la norma disciplina chiaramente come l’Agenzia debba procedere, con la conseguenza che non risultano (o sono rarissimi) i dinieghi.
Quando invece, il contribuente richiede la rateazione di un atto di contestazione o irrogazione sanzioni, normalmente gli uffici si limitano ad affermare che la norma non disciplina la dilazione e pertanto negano tale possibilità.
Tuttavia, una simile conclusione grava concretamente sia sul contribuente sia sulle casse erariali: l’interessato, infatti, non potendo pagare nei termini brevi previsti per l’acquiescenza (60 giorni dalla notifica), non beneficerà della riduzione ad un terzo, dovendo così versare il 100% delle sanzioni. L’erario, invece, non incasserà alcuna somma fino alla notifica della cartella di pagamento, differendo così ulteriormente nel tempo l’incasso delle somme.
A ben vedere, però, nessuna difficoltà si pone se la sanzione viene irrogata unitamente al tributo: si pensi ad un avviso di accertamento con il quale, oltre le imposte e gli interessi, sono irrogate anche le relative sanzioni. La norma, nel disciplinare la possibilità di dilazionare (in acquiescenza o in adesione) le somme dovute, non si riferisce solo alle imposte, ma al totale, inclusivo delle sanzioni, sebbene queste ultime siano di fatto contenute in un atto a sé.
In termini concreti, quindi, occorrerebbe disciplinare la rateazione dei provvedimenti riferiti solo a sanzioni, ma atteso che la norma in tal senso già esiste, forse basterebbe una direttiva a livello centrale, in modo da consentire agli uffici territoriali di concedere la rateazione senza lasciare l’onere della decisione al singolo funzionario.