Imposte

Superbonus per lavori antisismici solo in cinque rate

di Michele Brusaterra


Detraibilità in cinque rate, non modificabili, e assorbimento delle eventuali opere di rango inferiore, in presenza della detrazione per interventi antisismici.

Il Dl 63/2013, come modificato dalla legge di Bilancio 2017, prevede una maggiorazione della detrazione, prevista comunque dalla lettera i, del primo comma dell’articolo 16-bis del Tuir, nel caso in cui si tratti di interventi effettuati su fabbricati situati in zona ad alta pericolosità sismica, e gli interventi fanno passare l’edificio a una o due classi di rischio inferiori.

Con la risoluzione n. 147/E del 29 novembre scorso, l’agenzia delle Entrate, proprio in merito a tale agevolazione, chiarisce che la norma di cui al già citato Dl 63/2013 non prevede in alcun modo la scelta del contribuente sul numero di rate in cui suddividere la detrazione, stabilendole, perentoriamente, in cinque. Se, però, il contribuente decide di sfruttare non la detrazione in commento, di cui al Dl 63/2013, bensì la detrazione del 50 per cento di cui all’articolo 16-bis, primo comma, lettera i del Tuir, allora la ripartizione della detrazione stessa può avvenire in un numero di rate superiore, ossia in dieci.

Per quanto riguarda, invece, il principio di assorbimento da parte delle opere maggiori antisismiche, di quelle inferiori, manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per la realizzazione dell’opera principale, esso si rende sicuramente applicabile.

Il limite assoluto di spesa, invece, su cui applicare la detrazione resta ferma, in ogni caso, a euro 96mila. È necessario tenere altresì conto della regola della continuazione dei lavori da un anno all’altro. In caso di continuazione, infatti, il limite di spesa appena visto rimane invariato, mentre nel caso di diversi e autonomi lavori, il limite di euro 96mila vale per ognuno di essi.

È bene ricordare, proprio in tema di interventi antisismici, che la detrazione in commento, che riguarda gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) «di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003», è in vigore per i periodi dal 2017 al 2021; e che, qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico «che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore», la detrazione viene ulteriormente maggiorata, rispetto al 50 per cento.
Essa passa, infatti, alla misura del 70 per cento della spesa sostenuta, se attraverso gli interventi si passa a una classe di rischio inferiore, ovvero alla misura dell’80 per cento ove dagli interventi derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Non solo. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, la detrazione viene ulteriormente incrementata, sempre con riferimento agli interventi di cui si è detto, passando alla misura del 75 per cento della spesa sostenuta, se grazie agli interventi vi è il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero alla misura dell’85 per cento ove dagli interventi derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.

In caso di interventi su parti comuni le detrazioni sopra indicate si applicano sempre su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

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