Tassazione a tre vie per le Srl minori
Tassazione ordinaria, per trasparenza (in capo ai soci) o attraverso l’Iri. Sono queste le tre opzioni che le società a responsabilità limitata, a ristretta base partecipativa, hanno a disposizione per tassare il reddito prodotto.
Tenendo presente che le Srl coinvolte nella scelta sono quelle che hanno un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e «con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10» (articolo 116 del Tuir), nel caso in cui non venga esercitata alcuna opzione, la società determina la base imponibile (su cui applicare poi l’Ires, con aliquota, dal 2017, pari al 24%) con le regole contenute principalmente nel Titolo II del Dpr 917/1986.
Altrimenti, la Srl con le caratteristiche appena indicate può optare sia per la cosiddetta trasparenza fiscale, sia, dal 2018, per l’imposta sul reddito d’impresa (Iri). Nella prima ipotesi, la società determina la base imponibile fiscale sostanzialmente con le stesse regole valide per le Srl che non optano per tale regime, ma con alcune particolarità.
La norma dispone che le perdite, se realizzate nel periodo in cui vige l’opzione, devono essere imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, ma entro il limite della quota personale di patrimonio netto contabile. Le perdite realizzate in esercizi precedenti a quello a partire dal quale è esercitata l’opzione per la trasparenza, invece, non possono essere utilizzate per compensare redditi prodotti in periodi d’imposta trasparenti. Non solo. Le perdite realizzate negli esercizi in cui vige la trasparenza possono essere utilizzate dal singolo socio per abbattere eventuali altri redditi d’impresa, conseguiti nel medesimo periodo d’imposta, oppure quelli realizzati nei successivi: ma non oltre il quinto, proprio come avviene per le società di persone.
Le Srl trasparenti, inoltre, nella determinazione del reddito devono applicare le disposizioni di cui agli articoli 58, comma 2, e 59, del Tuir: cioè le norme valide per imprese individuali e società di persone in tema, rispettivamente, di plusvalenze Pex e di dividendi. Tali “proventi”, anziché concorrere al reddito nella misura del 5% (in presenza di determinati requisiti), concorrono dal 2017 nella misura del 58,14 per cento.
La seconda ipotesi di opzione che riguarda, dal 2018, le Srl con le caratteristiche soggettive già indicate è quella per la tassazione del reddito attraverso l’Iri. In questo caso la società determina il reddito fiscale imponibile con le medesime regole delle imprese individuali e delle società di persone. Quindi, si evidenzia che, tra l’altro, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96 del Tuir: relativamente alla deducibilità degli interessi passivi, che eccedono gli attivi, solo nei limiti del Rol.
Il reddito così determinato va dunque tassato in capo alla società attraverso l’imposta sul reddito d’impresa, assumendo la medesima aliquota Ires. Si tratta di una tassazione che può essere considerata definitiva, solo in assenza di prelevamento di utili da parte dei soci. In quest’ultimo caso, infatti, gli utili prelevati vanno tassati in capo al socio nel periodo d’imposta del loro incasso, dal 2018 attraverso la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento. Nello stesso periodo la Srl avrà diritto a portare in deduzione tali utili, al fine di evitare una doppia imposizione.