Tempistiche e modalità operative dello scambio automatico delle informazioni tra Italia e Svizzera
Lo scambio automatico di informazioni rappresenta, per la Svizzera, un grande progresso nella direzione di una trasparenza fiscale finalizzata alla lotta contro l’evasione. Dalla protezione garantita del segreto bancario allo scambio automatico di informazioni, la Confederazione ha percorso, in un breve intervallo temporale, un lungo e tortuoso cammino.
L’attuazione dello standard del flusso afferente lo scambio automatico di informazioni contempla l’utilizzo di metodologie differenti nei diversi paesi e, in tale ambito, la Svizzera ha fatto la scelta di adottarne ben due differenti. Seguendo il primo modello, l’introduzione dello scambio automatico avviene attraverso la sottoscrizione di un accordo con un’altra nazione e in tale ambito la Confederazione ha firmato con l’Ue, in data 27/05/2015, una convenzione rispondente a queste caratteristiche. Il secondo modello prevede invece che lo scambio venga introdotto in base alla convenzione Maat, all’accordo Sai e alla susseguente attivazione bilaterale, attraverso la notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento elvetico.
Il disposto dell’accordo Sai e dell’accordo con l’Ue risultano essere complementari e, di conseguenza, ambedue prescrivono che l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati, in relazione a un conto oggetto di comunicazione, devono essere determinati in conformità ai principi della legislazione fiscale dello Stato che fornisce le informazioni consentendo, agli istituti finanziari chiamati a effettuare la comunicazione, di operare in modo uniforme rispetto a tutti i paesi partner relativamente agli importi e alla qualificazione dei pagamenti.
Tuttavia le fondamenta giuridiche dell’accordo Sai differiscono rispetto a quelle dell’accordo con l’Ue. Relativamente al trattato Sai, le informazioni devono essere scambiata entro nove mesi da quando gli Stati firmatari hanno convenuto di attuare lo scambio automatico mentre, per quanto attiene all’Accordo con l’Ue, l’art. 3 par. 3 prevede che le informazioni debbano essere inviate, relativamente al primo anno, a decorrere dall’entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27/05/2015 ed entro i nove mesi successivi al termine dell’annualità civile alla quale fanno riferimento. L’entrata in vigore del protocollo per la Svizzera è stata stabilita al 01/01/2017 e, di conseguenza, i dati dovranno essere raccolti nel 2017 e scambiati entro il mese di settembre 2018.
Per quanto attiene l’accordo Sai si specifica come l’obiettivo della norma sia quello di conseguire procedure il più possibili uniformi per ridurre al minimo i costi e la loro complessità. Lo standard Ocse richiede che la confidenzialità e l’integralità dei dati siano garantite durante la loro trasmissione; tuttavia, considerata l'evoluzione nel comparto informatico, l’Ocse non ha fissato uno standard tecnologico lasciando agli Stati la facoltà di scegliere la tecnologia più avanzata in questo comparto, avvertendo tuttavia la necessità di designare un’architettura di trasmissione che permetta di evitare soluzioni e metodi differenti, sinonimo di maggiori costi e rischi per le autorità che trasmettono le informazioni.
Per quanto attiene l’Accordo con l’Ue, il disposto si limita a indicare che le autorità competenti devono convenire fra loro uno o più metodi di trasmissione dei dati e standard di cifratura vincolanti ma l’implementazione della trasmissione delle informazioni bancarie deve, comunque, rispettare la tutela dei dati personali delle persone fisiche e, a tal proposito, in ambito Ue è stato creato uno specifico gruppo di lavoro dedicato ai criteri necessari per il rispetto dei dati personali nell’ambito dello scambio automatico dei dati. Le linee guida adottate in questo contesto evidenziano la necessità di solide fondamenta legali, nel rispetto dell’art. 8 della convenzione Italia - Svizzera avverso le doppie imposizioni.
Ci si potrebbe chiedere se queste previsioni siano sufficienti a tutelare i diritti fondamentali previsti, relativamente alla protezione dei dati personali oggetto di trasmissione automatica. L’obiettivo principale della lotta all’evasione non deve tuttavia compromettere il diritto fondamentale della privacy, considerato che nel mondo reale fra i paesi partecipanti allo scambio automatico di informazioni, possono annoverarsi giurisdizioni notoriamente confrontate con fenomeni di corruzione.