Contabilità

Terzo settore, l’informativa del Cndcec: associazioni sportive con doppio regime

di Gabriele Sepio e Fabio Massimo Silvetti

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) ha diramato un’ informativa sulla riforma del Terzo settore che consente di svolgere una prima riflessione su alcuni tratti salienti del nuovo Codice del terzo settore (Cts) .

Il documento dà atto del significativo sforzo compiuto dal Governo per strutturare un testo legislativo unitario che fornisce una disciplina civilistica e fiscale coerente con le diverse realtà del Terzo settore, rilevando comunque la sussistenza di alcuni ambiti che continueranno ad essere regolati autonomamente. Per una scelta di fondo riconducibile alla legge delega 106/2016, infatti, restano escluse dal Terzo settore le fondazioni bancarie, le associazioni sindacali e di categoria, i partiti politici ed altri enti di natura pubblica. A questi soggetti, come osservato nell'informativa, potrebbero aggiungersi ulteriori realtà, destinatarie di regimi di favore che il legislatore delegato non ha ritenuto opportuno abrogare, come il regime forfetario previsto dalla legge 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche. Queste ultime, dunque, potranno scegliere se applicare le proprie norme settoriali o le disposizioni agevolative del Cts (si pensi, ad esempio, al regime forfetario di vantaggio per le associazioni di promozione sociale).

Il Cndcec si sofferma anche sui criteri seguiti dal Codice per determinare la qualificazione tributaria degli enti del Terzo settore, che saranno considerati commerciali o non commerciali a seconda della tipologia di attività svolta in via prevalente. Si tratta, anche per il Consiglio nazionale, di una necessità riconducibile alla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato, che impone di ricollegare eventuali benefici fiscali all'effettiva natura non commerciale delle attività. Sul punto è peraltro intervenuta la recente sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 2017, causa C-74/16, circa l'esenzione dall'imposta comunale spagnola sulle costruzioni accordata alle istituzioni ecclesiastiche, senza dimenticare le criticità relative alla nostra Imu e gli adeguamenti introdotti nella nostra legislazione interna (si veda il Dm 200/2012).

Il documento esamina anche sul nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, facendo notare che gli enti del Terzo settore commerciali saranno tenuti ad iscriversi anche presso il registro delle imprese, salvo che l'ente non sia già iscritto presso quest'ultimo, come avviene per le imprese sociali. Particolare attenzione, secondo il Cndcec, dovrà infine prestarsi alle professionalità richieste per gli organi di controllo interni agli enti del Terzo settore costituiti in forma collegiale. In base al Cts, il collegio può includere anche un solo soggetto iscritto all'albo dei revisori o ad ordini professionali affini e ciò potrebbe non assicurare il possesso delle competenze necessarie per espletare appieno i controlli interni di legalità richiesti dalla legge. Sul punto sono, quindi, attesi chiarimenti di prassi nella prima fase applicativa delle nuove norme.

Cndcec, informativa terzo settore

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