Un differimento che amplia il raggio d’azione a Irap e Iva
La proroga dei versamenti delle imposte sui redditi vale anche per l'Irap e per tutti gli altri tributi e contributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi, sia per i titolari di reddito d'impresa, compresi i collaboratori familiari o i soci ai quali è attribuito il reddito dell'impresa o società, sia per i professionisti o associati di studi professionali.
Proroga certa, quindi, per i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali valgono i nuovi termini, del 20 luglio o dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, che slitta a lunedì 21 agosto, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Nessun differimento, invece, per i contribuenti senza redditi d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali restano fermi i termini del 30 giugno o dal 1° luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, di lavoro dipendente o di pensione. Come già previsto dalla risoluzione 69/E/2012, i contribuenti, destinatari della proroga, possono comunque “rinunciare” al differimento. In questo modo, eviteranno le complicazioni che possono derivare dal dovere rideterminare il piano di rateazione, riducendo il numero delle rate. Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare la proroga.
Contributi e altre imposte
Considerato che la proroga riguarda anche i titolari di redditi d'impresa, si ricorda che sono tali pure quelli derivanti dalle attività agricole eccedenti il reddito agrario che vengono normalmente dichiarati nel quadro RD del modello Redditi (agriturismo, allevamenti intensivi, attività connesse, produzione di energia elettrica).
Beneficiano del differimento i versamenti dei contributi previdenziali e degli altri tributi collegati alla scadenza del versamento delle imposte sui redditi, compreso il saldo Iva 2016, per chi ha spostato il pagamento entro i termini per pagare le imposte sui redditi. I predetti contribuenti, imprenditori o professionisti, potranno eseguire i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%, dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017. Per i contribuenti interessati dalla mini-proroga, cambia anche il calendario delle rate, con rideterminazione degli interessi in base alle nuove scadenze.
Il saldo Iva
I contribuenti, titolari di reddito d'impresa o professionisti, che hanno versato il saldo Iva nel periodo dal 17 marzo 2017 al 20 luglio 2017, devono una maggiorazione dello 0,40% che si calcola per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017. Se il contribuente, titolare di reddito d'impresa o professionista, versa il saldo Iva nel periodo dal 21 luglio al 21 agosto 2017, deve un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% che si calcola sull'importo determinato al 20 luglio 2017. In base alle indicazioni fornite sempre con la risoluzione 69/E/2012, non si dovrebbe calcolare alcuna maggiorazione per il periodo successivo al 30 giugno e fino al 20 luglio, nel rispetto del principio che «la proroga è gratuita».
Per comprenderlo meglio ipotizziamo un debito Iva di 20mila euro per cui non è stato eseguito il versamento il 16 marzo 2017. Se il contribuente ha eseguito il pagamento entro il 20 luglio 2017, si applicherebbe una maggiorazione totale dell'1,60% (0,40% dal 17 marzo al 16 aprile, più 0,40% dal 17 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 30 giugno, senza cioè alcuna maggiorazione dal 30 giugno al 20 luglio) che fa aumentare il conto finale di 320 euro.
Il contribuente in questione può anche pagare il saldo Iva maggiorato dello 0,40% dal 21 luglio al 21 agosto 2017. In questo caso, deve aggiungere però un ulteriore 0,40% al saldo dell'Iva aumentato della maggiorazione dovuta dal 16 marzo al 20 luglio 2017. La maggiorazione calcolata su 20.320 euro è uguale a 81,28 euro. In totale dovrà versare 20.401,28 euro.
Dpcm 3 agosto 2017 di proroga dei versamenti