Un «Fifo» rischioso per i soci qualificati
L’incremento delle diverse tipologie di riserve di utili soggette a monitoraggio per la società che li produce non aiuta a risolvere (e anzi accresce) le perplessità che il meccanismo di prioritaria distribuzione si porta dietro da anni.
Il principio di “favore” verso il socio, con applicazione di una sorta di criterio Fifo (privilegiando, quindi, sempre le riserve più datate), porterebbe infatti le società ad applicare sempre e comunque lo “svuotamento automatico” del “basket” di riserve precedenti al 2008 (e poi di quello precedenti al 2017), ma, come più volte affermato anche da Assonime (circolari 20/2010 e 15/2011), questo comportamento finirebbe per danneggiare proprio i soci che la norma intende tutelare (ossia quelli qualificati) in tutti i casi in cui la distribuzione ha come destinatari soci diversi da questi (essenzialmente, soci non qualificati ovvero imprese). Si “consumerebbero”, infatti, riserve “a tassazione leggera” nei confronti di soci che non fruiscono del beneficio, nel contempo tuttavia togliendo per il futuro questa possibilità ai soci che ne potrebbero fruire.
Su questo aspetto appare urgente l’intervento delle Entrate, anche perché le società non sanno come compilare il prospetto del modello Redditi.
Sono, inoltre, necessari chiarimenti per comprendere l’eventuale applicabilità di questa presunzione in presenza di riserve in sospensione d’imposta (da risolvere, presumibilmente, in senso negativo) o di riserve non liberamente distribuibili, come la riserva legale (da risolvere, secondo Assonime, in senso positivo). Resta il problema che le società con molti soci difficilmente riescono ad avere contezza completa e aggiornata della situazione di ciascuno di loro, per cui gli adempimenti sono molto gravosi.
Così come senza soluzione è il problema di come comportarsi in occasioni del tutto peculiari (ma non per questo infrequenti), quali il recesso del socio, la distribuzione nell’ambito della fase liquidatoria o l’assegnazione dei beni (per la quale la norma “sterilizza” la presunzione sulla tipologia di riserve da annullare ma non quella sull’anzianità delle riserve di utili).
In caso di copertura perdite, invece, l’inapplicabilità del meccanismo di priorità è stata affermata dall’agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2009, per cui le società sono libere di scegliere quali riserve “sacrificare” (ordinariamente, sempre nell’interesse del socio qualificato, quelle di più recente formazione, quindi secondo un criterio Lifo). Nessuna presunzione, inoltre, dovrebbero incontrare le riserve di utili presenti nelle società di capitali ma derivanti dalla trasformazione di una società di persone e quelle realizzate in periodi di trasparenza fiscale. Si tratta, infatti, di utili già tassati in capo ai soci, e come tali, sempre liberamente utilizzabili.
Relativamente all’ipotesi in cui il dividendo sia destinato a una società non residente, occorre seguire quanto disposto con la circolare 26/E/2009, nella quale l’Agenzia ha precisato espressamente che la presunzione in merito al criterio di “anzianità” delle riserve da utilizzare non si applica al caso di specie. Queste tematiche, in considerazione delle interrelazioni tra le norme e dell’ampiezza del numero dei soggetti interessati (nonché delle conseguenze in caso di errore), andrebbero affrontate con un intervento specifico di coordinamento interpretativo da parte dell’Agenzia.
Magazzino, come liberare liquidità per una migliore gestione aziendale
di Alessandro Mattavelli







