Unificazione senza effetti su soggetti diversi dalle persone fisiche
I dividendi corrisposti da soggetti Ires ai soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitale o di persone, comprese le società semplici, enti commerciali ed enti non commerciali, fra cui trust e fondazioni) e agli imprenditori individuali residenti in Italia non sono soggetti a ritenuta, con l’effetto che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi dal contribuente (risoluzione 104/E del 2001; circolare 26/E del 2004, par. 3.1).
L’obbligo di dichiarazione, per questi contribuenti, riguarda anche i dividendi relativi a partecipazioni immesse in un dossier in regime amministrato o gestito (risoluzione 104/E del 2001). La ritenuta d’acconto del 12,5% prevista dall’articolo 4, comma 1 lettera q) del Dlgs 344 del 2003 ha trovato applicazione solo nel 2004 e oggi non è più operativa, come confermato dalla risoluzione 85/E del 2005 e dalla circolare 11/E del 2012 (pag. 47 e 48) nel testo aggiornato il 30 marzo 2012.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dagli imprenditori individuali residenti, quindi, l’unificazione del regime dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa con quello delle partecipazioni non qualificate non ha prodotto alcun effetto, con la sola eccezione di un “danno collaterale” generatosi in relazione ai dividendi percepiti dalle società semplici. Infatti - per effetto dell’abrogazione dell’articolo 47, comma 1 del Testo unico – i dividendi percepiti dalle società semplici concorrono a formare il reddito complessivo della società da imputare per trasparenza ai soci nel loro intero ammontare.
Per i dividendi percepiti dalle società di persone e le imprese individuali (articolo 59 del testo unico) valgono le disposizioni del Dm 26 maggio 2017. In particolare – salvo il caso in cui si tratti di utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata – concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40%, 49,72% o 58,14% a secondo del periodo di formazione dell’utile distribuito. Se i dividendi provengono da società a fiscalità privilegiata, concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 100%, a meno si tratti di utili formati con redditi già tassati per trasparenza nel regime Cfc di cui all’articolo 167 del testo unico (nel qual caso non sono più tassati in capo al socio) oppure si dimostri che dalla partecipazione non si consegue l’effetto di localizzare il reddito in prevalenza in un paese a fiscalità privilegiata (nel qual caso il dividendo resta tassato su base imponibile ridotta).
Diverso ancora è il caso in cui il dividendo sia percepito da enti non commerciali compresi i trust e le fondazioni.
Essi concorrono alla formazione del reddito Ires dell’ente:
nella misura del 77,74% se sono formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016,
nella misura del 100% se sono formati con utili prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.