Professione

Vantaggi a chi esternalizza la ricerca

di Stefano Mazzocchi

In attesa di definire gli esatti contorni della possibilità per i professionisti di partecipare a reti d’impresa con gli imprenditori è possibile partire dal dato letterale per comprendere quali attività possano essere svolte dalle reti miste:

partecipazione a bandi pubblici;

partecipazione ad appalti pubblici per servizi e per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;

assegnazione di incarichi ed appalti privati.

Questo elenco deriva da una lettura formale della norma, da cui emerge la possibilità di accedere a «incarichi ed appalti privati». Sulla scorta di tali considerazioni è presumibile ipotizzare che l’introduzione delle reti miste possa diventare di particolare interesse in futuro ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca extra muros che possono dare luogo anche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dm 27 maggio 2015). Infatti, la circolare 13/E/2017 (risposta al quesito 4.3.1.) riconduce il contratto di ricerca extra muros allo «schema negoziale dell’appalto». Tale qualificazione permette, ad esempio, alle imprese committenti di “esternalizzare” l’investimento a un unico commissionario che svolga l’attività di ricerca, avvalendosi contemporaneamente di figure imprenditoriali e professionali attraverso l’istituto della rete mista.

Tra l’altro questo istituto è richiamato anche nella prima circolare concernente le modalità di calcolo del credito d’imposta per R&S (la 5/E/2016): nel paragrafo dedicato al presupposto soggettivo richiesto ai fini dell’accesso all’incentivo, invero, si richiama espressamente la “rete-contratto”.

Tale schema potrebbe trovare una sua immediata declinazione pratica in almeno due casi:

quando alla rete mista viene appaltato lo svolgimento di attività di R&S;

oppure quando, al contrario, è la stessa rete mista che commissiona l’appalto per un contratto di ricerca e sviluppo.

In entrambe le ipotesi appena descritte, è probabile che la rete-contratto si doti sia di un fondo patrimoniale sia di un organo «comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti dello stesso» (riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza).

In questo caso la spendita del nome da parte dell’organo comune dei singoli rappresentati si tradurrà nella possibilità di imputare alternativamente pro quota sia le fatture attive sia quelle passive.

Al contrario, quando l’impresa capofila o il singolo partecipante agiscono senza rappresentanza, questi ultimi dovranno «ribaltare i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese» (circolare 5/E/2016). Le spese sostenute per gli investimenti in R&S saranno attribuite pro quota ai partecipanti i quali singolarmente poi calcoleranno il proprio credito d’imposta.

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