«Vecchi» concordati con falcidia Iva
Il Tribunale di Milano, con il decreto n. 98/2016, si è pronunciato sull'efficacia temporale del nuovo articolo 182 ter, comma 1 della legge fallimentare, così come modificato dalla legge di Bilancio 2017, che ne ha disposto l'entrata in vigore il 1° gennaio 2017, senza prevedere alcuna disposizione transitoria. Nel caso oggetto del decreto una società aveva presentato una domanda di concordato preventivo, corredata da un’istanza di transazione fiscale nel corso dell’anno 2016, e nel 2017 aveva presentato modifiche dell’originaria proposta concordataria e della originaria domanda di transazione fiscale, facendo applicazione delle disposizioni recate dal nuovo articolo 182 ter, comma 1, in virtù delle quali era divenuto possibile falcidiare anche i crediti fiscali relativi all’Iva e alle ritenute operate e non versate.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che la società ricorrente ha correttamente utilizzato l’attuale disposto del citato articolo 182-ter, comma 1, benché la proposta di concordato fosse stata originariamente formulata nel vigore della norma precedente. I giudici milanesi hanno quindi ritenuto che, in assenza dell’introduzione di una disposizione di diritto transitorio da parte del legislatore, il principio cui è necessario ricorrere è quello disposto dall’articolo 11, comma 1, delle preleggi, a norma del quale la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.
In base a tale principio, le condotte dei soggetti devono essere disciplinate sulla scorta di norme in vigore nel momento in cui esse hanno luogo e non in base a disposizioni sopravvenute, che non possono essere state conosciute quando tali condotte sono state poste in essere. Tale principio deve essere applicato, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (sentenze n. 2705 del 29 aprile 1982 e n. 2743 dell’11 luglio 1975) considerando che una norma risulta illegittimamente retroattiva sia quando incida sulla disciplina di rapporti giuridici già esauriti, sia quando incida sulla disciplina di rapporti giuridici ancora in corso e, dunque, non ancora perfezionatisi, facendo così venire meno i diritti esercitati sulla base della normativa in vigore in quel momento. Inoltre, con la sentenza n. 9462 dell’11 maggio 2015 i giudici di legittimità hanno sancito che, «in assenza di un’espressa disposizione derogatoria, il principio dell’irretroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle preleggi, fa sì che la nuova legge non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso».
Nel caso di specie, nonostante fosse stata originariamente presentata nel 2016, la domanda di concordato era stata modificata nel 2017, quando contestualmente era stata presentata all’agenzia delle Entrate una nuova istanza di transazione fiscale, ampiamente modificativa di quella precedente. Pertanto non sussisteva alcun rapporto giuridico esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 182 ter, comma 1, né era in vita un rapporto giuridico sorto prima di tale data. A seguito delle modifiche apportate alla originaria proposta di transazione fiscale per mezzo della domanda presentata nel 2017, il rapporto con l’amministrazione finanziaria discendente da quest’ultima è nato infatti con la presentazione della domanda stessa e dunque successivamente all’entrata in vigore del nuovo articolo 182 ter, comma 1: è pertanto questa la norma applicabile nella descritta situazione e non quella previgente.
Il decreto del Tribunale di Milano sulla falcidia Iva