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Snc di comodo, il passaggio alla contabilità semplificata può azzerare il reddito minimo

Il legale rappresentante non avrebbe l'onere di indicare la quota di reddito minimo ad essi imputata

di Tommaso Landi

La domanda

Una snc già in contabilità ordinaria, codice Ateco 41.20.00 (con modelli Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale approvati), non operativa da anni, è passata in contabilità semplificata dall’anno d’imposta 2020. Come risulta anche dalla dichiarazione del rappresentate legale 2020 destinata ai soci, risultano sbarrati gli acconti Isa., tuttavia, manca in tale documento l’indicazione della «quota reddito minimo società non operativa», usualmente imputata ai soci (persone fisiche) negli anni precedenti. È regolare tale mancanza?
A.T. – Riccione

Dal quesito si evince che la snc in parola è una società non operativa e dunque di “comodo”.
Sono definite di “comodo” tutte le società commerciali (di persone e di capitali) che non superano il test previsto dall'articolo 30 della legge 724/1994, detto appunto test di operatività. Lo status di società di comodo o non operativa comporta conseguenze molto gravose, tra cui l'obbligo di dichiarare un reddito minimo, derivante dall'applicazione di percentuali prestabilite agli elementi dell'attivo societario. Premesso ciò, si ricorda che le società di persone ed equiparate, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, per poter fornire ai propri soci i dati utili alla compilazione del modello Redditi persone fisiche, devono rilasciare un prospetto di riparto del reddito e di altri dati rilevanti. Tale prospetto è a firma del legale rappresentante e i dati in esso contenuti vengono principalmente desunti dal quadro RN del modello Redditi SP (società di persone). Venendo al quesito, viste le informazioni fornite, occorre affermare che il rappresentante legale di una società di comodo, la quale dichiara un reddito presuntivo minimo, è sempre tenuto a comunicare ai soci la quota di tale reddito minimo spettante loro, al fine di consentire agli stessi di inserirlo nel quadro RH del modello Redditi persone fisiche destinato ad accogliere, alla sezione I colonna 8, i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone non operative. In presenza di un reddito minimo, non ha quindi alcuna rilevanza, ai fini del contenuto della “dichiarazione del rappresentante legale” il passaggio da contabilità ordinaria a contabilità semplificata evidenziato dal lettore, così come il prospettato cambio di regime contabile, non ha rilevanza al fine dello status di società di comodo come chiarito dalla circolare 11/E/2017. Pur non potendolo dedurre dal quesito esiste però una ipotesi in cui il comportamento del legale rappresentante potrebbe essere corretto, vale a dire il caso in cui la società, a seguito del passaggio di regime abbia conseguito l'annullamento del reddito minimo. Occorrerebbe, quindi, dati alla mano, calcolare l'effettivo reddito minimo della società cui si riferisce il quesito. A tal fine, dovrà essere consultato il rigo RS19 ove sono indicati alcuni elementi correttivi del reddito presunto determinato al rigo RS18 colonna 5, quest'ultimo, come visto, calcolato mediante l'applicazione di determinati coefficienti ai valori dei beni posseduti nell'esercizio. Nello specifico il rigo RS19 colonna 2 comprende, tra le altre voci, anche l'importo delle rimanenze iniziali (finali 2019) che sono state portate in deduzione nel primo periodo di applicazione del regime di cassa per le imprese minori. Si tratta in sostanza delle rimanenze iniziali indicate nel quadro RG al rigo 13 colonna 4. L'effetto di tale calcolo comporta, nell'anno di passaggio di regime, un beneficio per la società di comodo, la quale vedrà ridursi il reddito minimo imponibile che, per effetto di tale riduzione, potrebbe anche azzerarsi. Se ciò avvenisse, il legale rappresentante della società, nella propria dichiarazione destinata ai soci, non avrebbe l'onere di indicare la quota di reddito minimo ad essi imputata.

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