Imposte

Imposta di soggiorno, dichiarazione anche dalle strutture ricettive per affitti brevi

Per le locazioni non superiori a 30 giorni fuori dall’attività di impresa, il modello va presentato dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento degli stessi

di Giuseppe Debenedetto

Da lunedì 8 maggio è possibile predisporre e inviare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per l’anno 2022 attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

Lo ha reso noto il dipartimento delle Finanze con un comunicato del 2 maggio (si veda il precedente articolo «Imposta di soggiorno, dall’8 maggio l’invio della dichiarazione relativa al 2022»), precisando che resta valida la possibilità di trasmettere la dichiarazione attraverso i canali telematici (Entratel/Fisconline) e che il modello e le istruzioni di compilazione sono rimaste invariate.

I soggetti obbligati

Si ricorda che con decreto del 29 aprile 2022 il Mef ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato esclusivamente in via telematica dal gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto. Per le locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere invece presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi.

Il termine di presentazione e le sanzioni

Scade il 30 giugno 2023 il termine per trasmettere la dichiarazione relativa all’anno 2022, mentre per le dichiarazioni 2020 e 2021 il termine era stato differito al 30 settembre 2022. Si ricorda che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione che può andare dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Le dichiarazioni, e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal dipartimento delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno per le proprie finalità istituzionali e di controllo.

Il versamento

In ordine al versamento dell’imposta, si evidenzia che da qualche anno i gestori delle strutture ricettive sono passati da un ruolo ausiliario, limitato allo svolgimento di compiti meramente strumentali all’esazione del tributo, a un ruolo attivo di responsabili del versamento dell’imposta (Dl 34/2020 e Dl 146/2021). Il gestore deve quindi richiedere l’imposta di soggiorno al cliente della struttura ricettiva e riversare periodicamente al Comune l’imposta riscossa, secondo le modalità disciplinate dal singolo Ente.

Molti comuni, in virtù della potestà regolamentare attribuita dall’articolo 4 del Dlgs 23/11, hanno disciplinato la gestione dell’imposta di soggiorno prevedendo comunicazioni periodiche (in genere trimestrali) che i gestori devono presentare telematicamente utilizzando appositi portali informatici, che peraltro generano automaticamente il bollettino per riversare il tributo.

L’imposta non riversata

Non è chiaro comunque se i comuni devono recuperare l’imposta non riversata emettendo avvisi di accertamento a carico delle strutture ricettive (come ritenuto dalla Corte dei conti Lazio e Lombardia) oppure se segnalare l’inadempienza alla Corte dei conti e attendere l’esito del giudizio di responsabilità (come sostenuto dalla Corte dei conti Emilia-Romagna e Toscana). Da chiarire anche se le strutture ricettive, dopo le ultime modifiche legislative, devono continuare a qualificarsi agenti contabili e quindi soggetti agli obblighi di resa del conto giudiziale (modello 21). Si tratta di questioni che hanno rilevanti riflessi dal punto di vista operativo e che andrebbero risolte quanto prima in sede legislativa.

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