L'esperto rispondeImposte

Il dividendo estero già tassato in Francia sconta in Italia l’aliquota piena del 26%

Per la Cassazione si ha diritto al credito d’imposta, va quindi inviata un’istanza di rimborso alle Entrate e in caso di dieniego si può avviare un contenzioso

La domanda

Una persona fisica non imprenditore ha ricevuto da una società di capitali francese un bonifico relativo a un dividendo di 10mila euro senza subire ritenute, perché senza intermediario. Il fisco francese ha però chiesto al contribuente il versamento del 20% di imposte (Impot sur les revenus 2021) che sono state versate come indicato dalla medesima amministrazione. Come si dichiarano in Italia questi redditi di capitale? Nel quadro RM12 non risulta la possibilità di scontare le imposte pagate in Francia e non mi risulta possibile indicare nel quadro CE il credito dell’imposta pagata in Francia.
G. D. - Milano

Secondo le istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, la compilazione è quella indicata nel quesito: occorre cioè indicare l’importo del dividendo, al lordo dell’eventuale imposta subita all’estero, e assoggettarlo a imposta sostitutiva del 26%, senza possibilità di optare per la tassazione ordinaria e richiedere in tal modo il credito per l’imposta estera. Questa imposizione è stata ampiamente criticata, in quanto in evidente contrasto con il principio del divieto della doppia imposizione giuridica previsto dal nostro ordinamento, e - ancora prima - dal diritto, sancito dal modello Ocse delle convenzioni contro le doppie imposizioni (previsto anche in quella in vigore tra Italia e Francia). Si segnala tuttavia che la sentenza 25698/2022 della Corte di cassazione ha previsto, nel caso di dividendi esteri e più in generale di proventi finanziari, la possibilità di ottenere il credito d’imposta per l’imposta pagata all'estero, sia su proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta che a imposta sostitutiva, qualora con lo Stato estero sia in vigore una convenzione sulle doppie imposizioni che non escluda il diritto al credito d’imposta stesso. Il contribuente potrebbe dunque valutare di inviare un’istanza di rimborso all’agenzia delle Entrate e coltivare l’eventuale contenzioso in caso di diniego o (più probabile) silenzio-rifiuto al rimborso della maggiore imposta italiana versata.

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