L'esperto rispondeAdempimenti

Si può dichiarare come reddito diverso il compenso arretrato percepito dopo la chiusura dell’attività

Certificazione unica

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Medico di famiglia in pensione, privo di partita Iva, riceve compensi arretrati dall’azienda sanitaria locale, che nella certificazione unica CU2021 indica “a” prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Il contribuente in questione, nel 2020, non ha svolto alcuna professione abituale, ha solo percepito compensi arretrati maturati durante la vigenza della partita Iva. L’azienda sanitaria insiste sulla correttezza della certificazione unica. Ha ragione?
M. P. – Palermo

Per quanto formalmente incompleta la causale trascritta nella certificazione unica CU2021, del compenso corrisposto dall’Asl, il titolo in base al quale lo stesso viene erogato è da considerare corretto sotto il profilo sostanziale, anche se il percettore non riveste più la soggettività di lavoratore autonomo. Infatti, i compensi conseguiti in un periodo d’imposta successivo alla cessazione dell’attività sono da qualificare comunque come redditi di lavoro autonomo, poiché, secondo un perdurante orientamento dell’amministrazione finanziaria (circolari 11/E/2007, 10/E/2016, 10/E/2019 e risoluzione 232/E/2009), l’assenza di prestazioni professionali non può essere considerata idonea a legittimare la cessazione stessa, occorrendo invece una definitiva e completa chiusura di tutti i rapporti (attivi e passivi) professionali; in senso conforme, si è pronunciata la sentenza 8059/2016 emessa a Sezioni unite dalla Cassazione. Tuttavia, una significativa apertura è ravvisabile, in via di principio, nella risposta all’interpello 299/2020, che sebbene riferita all’ipotesi di un professionista operante in regime dei minimi, riconosce la possibilità di dichiarare come reddito diverso il compenso percepito in un periodo d’imposta successivo alla chiusura dell’attività. Procedura che ben si può adattare al medico, atteso che la sua specifica soggettività tributaria non viene “complicata” dagli adempimenti ai fini Iva.

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