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Come sanare l’errata trasmissione dei corrispettivi in caso di liquidazione e versamento Iva corretti

Anomalia da segnalare sul sito delle Entrate nella sezione «monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi» specificando i fatti nel campo «motivazione»

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Giorgio Confente

La domanda

Un supermercato vende sia alimentari che tabacchi e trasmette allo Sdi sia i corrispettivi in ventilazione per i prodotti alimentari, che gli incassi dei tabacchi, per sue esigenze di controllo delle casse, pur sapendo che non c’è obbligatorietà di invio dei tabacchi. Nel mese di febbraio 2023, a seguito del cambio del gestionale delle casse, ha inviato erroneamente e per parecchi giorni i corrispettivi in modo cumulativo e cioè senza distinguere i corrispettivi in ventilazione dagli incassi dei tabacchi. In sostanza i tabacchi sono confluiti erroneamente nell’ammontare dei corrispettivi da ventilare. Tuttavia, la liquidazione Iva mensile di febbraio è stata calcolata correttamente, scorporando dal totale inviato i tabacchi, con nessun danno quindi per l’erario. Sapendo che non è possibile correggere i files già trasmessi, si è optato per segnalare l’anomalia all’interno del portale «Fatture e corrispettivi» alla sezione «Monitoraggio delle ricevute dei files trasmessi». Si chiede se è opportuno segnalare anche in altro modo l’accaduto all’agenzia delle Entrate e se risultano sanzioni da versare.
R. G. - Vicenza

La modalità di segnalazione da utilizzare nel caso di errata trasmissione dei corrispettivi è quella segnalata dal lettore. In particolare, l’utente deve accedere alla sezione «monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi» del portale fatture e corrispettivi, nel sito web dell’agenzia delle Entrate, risalire alla trasmissione errata, apporre un “flag” sulla casella “trasmissione anomala” e compilare il campo “motivazione”. Non sono previste altre modalità per segnalare l’anomalia. Si conferma che non è possibile correggere i file già trasmessi, come precisato nel paragrafo 2.7.1 delle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, si ritiene che le irregolarità commesse possano essere considerate violazioni meramente formali non sanzionabili (articolo 6, comma 5 bis del Dlgs 472/97). In alternativa potrebbe essere irrogata la sanzione fissa di 100 euro al giorno, prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del Dlgs 471/1997, posto che l’errore non ha comportato un minore versamento d’imposta ai danni dell’erario. In questa ipotesi, per espressa previsione della norma (ultimo periodo del comma 2-quinquies del citato articolo 11), non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico. La sanzione fissa di 100 euro al giorno può essere versata spontaneamente a titolo di ravvedimento operoso, beneficiando della riduzioni di 1/9 prevista dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, se la regolarizzazione viene effettuata entro 90 giorni.

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