La fattura emessa da Facebook per conto del blogger va annotata nei registri
Se gli accordi tra il prestatore e il cliente prevedono l’invio del documento finale già redatto l’emittente è il prestatore, che deve pertanto provvedere all’invio del documento allo Sdi
L’articolo 21, comma 1, del decreto Iva, Dpr 633/1972 prevede la possibilità per il prestatore che, ferma restando la sua responsabilità, la fattura sia emessa, per suo conto, dal committente oppure da un terzo. In tale evenienza, il comma 2 del citato articolo 21 dispone, alla lettera n), che la fattura deve contenere l’«annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo».
Per rispondere al quesito, nel caso in cui il cliente sia deputato all’emissione della fattura lo stesso provvederà all’invio della stessa al SdI. Quindi la fattura elettronica avrà come prestatore il blogger e come committente/emittente Facebook. Il prestatore dovrà provvedere ad annotare il documento sui suoi registri.
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