L'esperto rispondeControlli e liti

Sì alla definizione agevolata se la sentenza è pendente in Cassazione

Il contribuente che ha cinto i primi due gradi di giudizio può presentare l’istanza entro il 30 settembre; nel modello va indicato il codice “6”

di Rosanna Acierno

La domanda

Un contribuente è risultato vittorioso sia in Ctp che in Ctr. Il giudizio al 1° gennaio 2023 pendeva avanti alla Cassazione con udienza fissata per il 19 gennaio 2023. La Cassazione ha emesso giudizio con rinvio. È possibile accedere alla definizione delle liti pendenti pagando il 5% dell’importo, essendo intervenuto il giudizio con rinvio in data successiva al 31 dicembre 2022 e allo stato non vi è stata la riassunzione presso la Ctr? Se si nel modello va indicato che il giudizio è pendente in Cassazione?
E. C. - Persaro Urbino

La risposta è affermativa, sempreché nella controversia la parte resistente sia rappresentata dall’agenzia delle Entrate o l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sempreché non si tratti di processo su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea, inclusa l’Iva all’importazione. Si ricorda, infatti, che al fine di poter definire la lite secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 186 e seguenti della legge 197/2022, occorre che:

• entro il 1° gennaio 2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di accettazione della pec, e non al momento della costituzione in giudizio);
• nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di Cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

Circostanze queste che sembrano tutte rispettate nel caso prospettato nel quesito. In merito ai benefici della definizione, occorre far rilevare che si ha di norma riguardo alle sentenze depositate al 1° gennaio 2023. Pertanto, se, come precisato nel quesito, 1° gennaio 2023 il processo pendeva in Cassazione e l’Agenzia fiscale era rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, occorrerà pagare il 5% delle imposte. Infine, con riferimento alle indicazioni da riportare nel modello di definizione, nel caso prospettato occorrerà indicare il codice “6” relativo ai casi di vittoria in tutti i gradi di giudizio e pendenza in Cassazione 1° gennaio 2023. Si ricorda, infine, che ai fini della definizione, è necessario presentare istanza entro il 30 settembre 2023, essendo l’originario termine del 30 giugno 2023 stato posticipato dal Dl 34/2023 mediante modello approvato con provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 2 febbraio 2023, n. 30294 ed entro lo stesso termine occorrerà pagare tutte le somme o la prima rata.

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