Il codice tributo errato si corregge con istanza di rettifica o con il canale Civis
F24
In generale, l’agenzia delle Entrate prevede la possibilità di correggere i codici tributo, al fine di consentire la corretta imputazione della somma versata, purché non si modifichi l’importo complessivo a debito versato. In particolare, con la circolare 21 gennaio 2002 n. 5, l’agenzia delle Entrate ha stabilito che, mediante la presentazione di un’apposita istanza di rettifica ad uno qualsiasi degli uffici locali, i contribuenti possono correggere i modelli F24 erroneamente compilati, tra cui correggere i codici tributo. Dal 26 ottobre 2015, in alternativa alla presentazione della suddetta istanza cartacea, l’agenzia delle Entrate ha previsto che il contribuente o il professionista incaricato possa correggere direttamente on line un eventuale errore commesso nella compilazione del modello F24, inviando una richiesta tramite il servizio telematico “Civis F24”, accessibile dai soggetti abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel. In ogni caso, si fa rilevare che per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito:
O l’indicazione di un codice tributo errato non invalida il pagamento, né comporta l’applicazione della sanzione da tardivo/omesso versamento, in quanto si tratta di violazione meramente formale;
O l’utilizzazione di un codice tributo al posto di un altro è un errore che può essere emendato anche nella fase contenziosa (Cassazione 4 ottobre 2013, n. 22692).
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